Art. 2.
            Disposizioni in materia di stato civile e di
                      certificazione anagrafica
 1. L'articolo 70 del regio  decreto  9  luglio  1939,  n.  1238,  e'
sostituito dal seguente:
 "Art.  70.  - 1. La dichiarazione di nascita e' resa indistintamente
da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico  o
dalla  ostetrica  o  da  altra  persona  che  ha  assistito al parto,
rispettando l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata.
 2. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci giorni, presso  il
comune  nel  cui territorio e' avvenuto il parto o, entro tre giorni,
presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di  cura  in
cui  e'  avvenuta  la  nascita.  In tale ultimo caso e' trasmessa dal
direttore sanitario all'ufficiale  di  stato  civile  competente  nei
dieci  giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi
di comunicazione telematici.
 3. I genitori, o uno di essi, hanno facolta'  di  dichiarare,  entro
dieci  giorni  dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso  comune,  salvo
diverso  accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel
comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale  e'
resa  la  dichiarazione  deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta
nascita presso il centro di nascita che risulta dalla  dichiarazione.
Ove  la  nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, e'
necessario produrre  una  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi
dell'articolo  2  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo
regolamento di attuazione adottato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
 4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41".
 2.  L'articolo  195  del  regio  decreto  9 luglio 1939, n. 1238, e'
sostituito dal seguente:
 "Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di  stato  civile  sono
validi in tutto il territorio della Repubblica".
 3.   I   certificati   rilasciati  dalle  pubbliche  amministrazioni
attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno
validita' illimitata. Le restanti certificazioni hanno  validita'  di
sei mesi dalla data di rilascio.
 4.  I  certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile,
gli estratti e le copie integrali degli atti  di  stato  civile  sono
ammessi   dalle  pubbliche  amministrazioni  nonche'  dai  gestori  o
esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validita'  nel
caso  in  cui  l'interessato  dichiari, in fondo al documento, che le
informazioni contenute  nel  certificato  stesso  non  hanno  subi'to
variazioni  dalla  data  di  rilascio.  E'  comunque  fatta  salva la
facolta'  di  verificare  la  veridicita'  e  la  autenticita'  delle
attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le
disposizioni  di  cui  all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
 5.  I  comuni  favoriscono,  per  mezzo  di intese o convenzioni, la
trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici  e  dello
stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonche' i gestori o
esercenti   di   pubblici   servizi,   garantendo   il  diritto  alla
riservatezza delle persone. La trasmissione  di  dati  puo'  avvenire
anche attraverso sistemi informatici e telematici.
 6.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28
dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 38, e' inserito il seguente:
 "1-bis. La certificazione redatta con le modalita' di cui al comma 1
puo'  essere  trasmessa  e rilasciata in forma telematica anche al di
fuori del territorio del comune competente".
 7. Le fotografie prescritte per il rilascio di  documenti  personali
sono     legalizzate     dall'ufficio    ricevente,    a    richiesta
dell'interessato, se presentate personalmente.
 8. Le firme  e  le  sottoscrizioni  inerenti  ai  medesimi  atti,  e
richieste a piu' soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte
anche disgiuntamente, purche' nei termini.
 9. Nei documenti di riconoscimento non e' necessaria l'indicazione o
l'attestazione  dello  stato  civile,  salvo  specifica  istanza  del
richiedente.
 10. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta  del Ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  le  modalita'
per  il  rilascio  della carta di identita' su supporto magnetico. La
carta di identita' deve contenere  i  dati  personali  ed  il  codice
fiscale  nonche', qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione
del gruppo sanguigno. La stessa puo' essere rinnovata a decorrere dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza.
 11. E' abrogata  la  lettera  f)  dell'articolo  3  della  legge  21
novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.
 12.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e
la  semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile di cui al
regio decreto 9  luglio  1939,  n.  1238,  sulla  base  dei  seguenti
criteri:
  a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
  b)  eliminazione  o  riduzione  delle  fasi  procedimentali  che si
svolgono tra uffici  di  diverse  amministrazioni  o  della  medesima
amministrazione;
  c)  eliminazione,  riduzione  e  semplificazione  degli adempimenti
richiesti al cittadino in materia di stato civile;
  d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della
giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
  e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
  f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo  che  si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione;
  g)   riduzione   del   numero   di  procedimenti  amministrativi  e
accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla  medesima
attivita',  anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio'
non ostacoli la conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da
fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari  procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
 13.  Sullo  schema  di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni
parlamentari  si  esprimono  entro  trenta  giorni  dalla   data   di
ricezione.    Decorso  tale  termine  il  decreto e' emanato anche in
mancanza del parere ed entra in vigore novanta  giorni  dopo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui
al  comma  12  sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge,
con esse incompatibili.
 15. I  comuni  che  non  versino  nelle  situazioni  strutturalmente
deficitarie  di  cui  all'articolo  45  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono  prevedere
la  soppressione  dei  diritti  di segreteria da corrispondere per il
rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo  10,  comma
10,  del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonche' del  diritto
fisso  previsto  dal  comma  12-ter  del  citato articolo 10. Possono
inoltre prevedere la soppressione o riduzione  di  diritti,  tasse  o
contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri
atti  amministrativi,  quando  i  relativi  proventi  sono  destinati
esclusivamente a vantaggio dell'ente  locale,  o  limitatamente  alla
quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.
 
          Note all'art. 2, comma 1:
            -  Il regio decreto n. 1238/1939 reca: "Ordinamento dello
          stato civile".
            - Il testo dell'art. 2  della  legge  n.  15/1968  (Norme
          sulla  documentazione amministrativa e sulla legalizzazione
          e autenticazione di firme) e' il seguente:
            "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).  -
          La   data   ed  il  luogo  di  nascita,  la  residenza,  la
          cittadinanza, il godimento dei diritti politici,  lo  stato
          di  celibe,  coniugato  o  vedovo,  lo  stato  di famiglia,
          l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso  del
          coniuge,  dell'ascendente  o discendente, la posizione agli
          effetti degli obblighi militari e l'iscrizione  in  albi  o
          elenchi    tenuti    dalla   p.a.   sono   comprovati   con
          dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni.
            La   sottoscrizione   delle   dichiarazioni  deve  essere
          autenticata con le modalita' di cui all'art. 20".
            - Il D.P.R. n. 130/1994  concerne:  "Regolamento  recante
          norme  attuative  della  legge  4  gennaio 1968, n. 15, con
          particolare riferimento all'art.  3 e ad altre disposizioni
          in materia di dichiarazioni sostitutive".
            - Si riporta il testo dell'art. 41 del regio  decreto  n.
          1238/1939,  non  applicabile alla dichiarazione di nascita,
          ai sensi dell'art.  70, comma 4, dello stesso regio decreto
          n. 1238/1939, come modificato dalla legge qui pubblicata:
            "Art. 41. - Gli atti e le dichiarazioni da farsi  innanzi
          all'ufficiale  dello stato civile sono ricevuti in presenza
          di due testimoni  maggiori  di  eta',  preferendosi  quelli
          scelti dalle parti interessate anche fra i loro parenti".
          Nota all'art. 2, comma 2:
           -  Il  regio decreto n. 1238/1939 reca: "Ordinamento dello
          Stato Civile".
          Nota all'art. 2, comma 4:
            - Il testo dell'art. 26 della  legge  n.  15/1968  (Norme
          sulla  documentazione amministrativa e sulla legalizzazione
          e autenticazione di firme) e' il seguente:
            "Art. 26 (Sanzioni penali). - Le  dichiarazioni  mendaci,
          la  falsita'  negli  atti  e  l'uso  di atti falsi nei casi
          previsti dalla presente legge  sono  puniti  ai  sensi  del
          codice penale e delle leggi speciali in materia.
            A  tali  effetti, l'esibizione di un atto contenente dati
          non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso
          e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2,
          3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale.
            Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi  siano
          commessi  per  ottenere  la nomina ad un pubblico ufficio o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il   giudice,   nei   casi   piu'   gravi   puo'  applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione o arte.
            Il  pubblico  ufficiale che autentica le sottoscrizioni o
          al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la
          dichiarazione  o  esibisce  l'atto  sulla   responsabilita'
          penale  cui  puo'  andare incontro in caso di dichiarazione
          mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non
          piu' rispondenti a verita'.
            Nella denominazione di atti usata  nei  precedenti  commi
          sono  compresi  gli  atti  e documenti originali e le copie
          autentiche contemplati dalla presente legge".
          Nota all'art. 2, comma 6:
            - Si riporta il testo dell'art.  15-quinquies,  comma  1,
          della  legge n. 38/1990 di conversione del decreto-legge n.
          415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale  e  di
          rapporti  finanziari  tra  lo  Sato  e  le regioni, nonche'
          disposizioni varie), al quale  l'art.  2  della  legge  qui
          pubblicata aggiunge il comma 1-bis:
            "1.  Le  amministrazioni  comunali  possono  avvalersi di
          sistemi  automatizzati   per   il   rilascio   diretto   al
          richiedente  delle  certificazioni  d'anagrafe  e  di stato
          civile, garantendo comunque l'assolvimento di ogni  imposta
          o  diritto  sugli  atti  emessi.  A  tal  fine  e'  ammesso
          sostituire la firma autografa dell'ufficiale  d'anagrafe  o
          di stato civile con quella in formato grafico del sindaco o
          dell'assessore  delegato, apposta al momento dell'emissione
          automatica del certificato. I certificati cosi' emessi sono
          validi di ogni effetto  di  legge,  qualora  l'originalita'
          degli stessi sia garantita da sistemi che non ne consentano
          la fotoriproduzione per copie identiche, come l'utilizzo di
          fogli   filigranati   o  di  timbri  a  secco.  Il  sistema
          utilizzato deve essere approvato con decreto  del  Ministro
          dell'interno  di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia e
          giustizia.
            1-bis.  La certificazione redatta con le modalita' di cui
          al comma 1 puo' essere  trasmessa  e  rilasciata  in  forma
          telematica  anche  al  di  fuori  del territorio del comune
          competente".
          Nota all'art. 2, comma 11:
            - Si riporta il testo  dell'art.  3,  lettera  f),  della
          legge  n.  1185/1967 (Norme sui passaporti), abrogata dalla
          legge qui pubblicata: "f) coloro che, trovandosi in Italia,
          siano obbligati al servizio militare di  leva  o  risultino
          vincolati  da  speciali  obblighi  militari  previsti dalle
          vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro per la
          difesa  o  l'autorita'  da  lui  delegata  non  assenta  al
          rilascio del passaporto;".
          Note all'art. 2, comma 12:
            -  Per  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della legge n.
          400/1988 si veda nella nota all'art. 1.
            - Il regio decreto n. 1238/1939 reca: "Ordinamento  dello
          stato civile".
          Note all'art. 2, comma 15:
            -  Il  testo  dell'art.  45  del  decreto  legislativo n.
          504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a
          norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come
          modificato  dall'art.  95   del   D.Lgs.      n.   77/1995,
          (Ordinamento  finanziario e contabile degli enti locali), a
          sua  volta  modificato  dal  D.Lgs.  n.  336/1996,  e'   il
          seguente:
            "Art.  45  (Controlli  centrali  per  gli enti locali con
          situazioni strutturalmente deficitarie). - 1.  A  decorrere
          dal  1  gennaio  1994 sono sottoposti ai controlli centrali
          previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche,  sulle
          assunzioni  di personale e sui tassi di copertura del costo
          dei servizi esclusivamente gli enti locali che  si  trovino
          in situazioni strutturalmente deficitarie.
            2.  Sono  da  considerarsi  in situazioni strutturalmente
          deficitarie:
             a) gli enti locali  che  hanno  dichiarato  il  dissesto
          finanziario,   sino   al   quinto   esercizio   finanziario
          successivo alla data di approvazione da parte del  Ministro
          dell'interno   del   piano  di  risanamento  finanziario  o
          dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato";
             b) gli enti locali che dal conto  consuntivo  presentino
          gravi   ed   incontrovertibili  condizioni  di  squilibrio,
          evidenziabili  con   parametri   obiettivi,   dalle   quali
          scaturiscono  inequivocabilmente i presupposti per lo stato
          di dissesto e per gli interventi finanziari a carico  dello
          Stato.
            3.   Ai   fini   della   rilevazione   delle   condizioni
          strutturalmente deficitarie gli enti locali devono allegare
          al certificato del conto consuntivo apposita tabella  dalla
          quale   risultino  i  parametri  relativi.  La  tabella  e'
          allegata al certificato di conto consuntivo.
            4. La mancata presentazione della tabella  e  la  mancata
          approvazione  del  conto consuntivo costituiscono motivo di
          sottoposizione dell'ente ai controlli centrali.
            5.  La  sottoposizione  ai controlli centrali decorre dal
          giorno successivo alla deliberazione del  conto  consuntivo
          ove  dalla  tabella  allegata risultino eccedenti almeno la
          meta' dei parametri fissati e comunque quello  relativo  al
          costo del personale.
            6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno, da emanare
          entro il mese di settembre, sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM
          e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono  fissate  per
          il  triennio  successivo,  le  modalita'  ed i parametri di
          riferimento.
            7.  La  commissione  centrale  per  la   finanza   locale
          istituita  dall'art.    328  del  testo  unico  della legge
          comunale e provinciale approvato con regio  decreto  del  3
          marzo 1934, n. 383, assume la denominazione di "Commissione
          centrale   per   gli  organici  degli  enti  locali".  Alla
          composizione della predetta Commissione  centrale  per  gli
          organici  degli  enti locali disciplinata dall'art. 4 della
          legge  8  gennaio  1979,   n.   3,   e'   aggiunto,   quale
          vice-presidente, il direttore generale dell'amministrazione
          civile  del  Ministero dell'interno ed un funzionario dello
          stesso  Ministero,   esperto   in   materia   di   dissesto
          finanziario degli enti locali.
            8.  Ai  soli enti di cui al comma 2, per la copertura del
          costo  dei  servizi,  sono  applicabili   le   disposizioni
          previste  all'art.  14  del citato decreto-legge n. 415 del
          1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38  del
          1990.   Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentiti
          l'ANCI, l'UPI  e  l'UNCEM,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale  sono  fissate,  entro  il  mese di settembre, le
          relative modalita' valide per il triennio successivo.  Agli
          enti  inadempienti  e' comminata, con decreto ministeriale,
          la sanzione della perdita del tre per cento del  contributo
          ordinario   dell'anno   per   i   quale  si  e'  verificata
          l'inadempienza, mediante trattenuta in unica soluzione, non
          rateizzabile, sui trasferimenti degli anni successivi".
            - Il testo dell'art. 10, commi 10 e 12-ter,  della  legge
          n.  68/1993  di  conversione  del  decreto-legge  n. 8/1993
          (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata  e  di
          contabilita' pubblica) e' il seguente:
            "Art.  10  (Disposizioni fiscali e tariffarie). - 1. - 9.
          (Omissis).
            10.  Sono  istituiti  diritti  di  segreteria  anche  sui
          seguenti atti:
             a)  certificati  di  destinazione  urbanistica  previsti
          dall'art.  18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985,
          n. 47, e successive modificazioni, da un valore  minimo  di
          L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
             b) autorizzazioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 23
          gennaio  1982,  n.  9, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 25 marzo 1982, n. 94,  da  un  valore  minimo  di  L.
          10.000 ad un valore massimo di L.  100.000;
             c)  autorizzazione  per  l'esecuzione  di  interventi di
          manutenzione  straordinaria,  di  cui  all'art.  31,  primo
          comma,  lettera,  b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, da
          un valore minimo di L. 10.000 ad un valore  massimo  di  L.
          100.000;
             d)  autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero
          di iniziativa dei privati, di cui all'art. 30 della legge 5
          agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un
          valore massimo di L. 100.000;
             e) autorizzazione per la lottizzazione di aree,  di  cui
          all'art.    28  della  legge urbanistica 17 agosto 1942, n.
          1150, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  da  un
          valore  minimo  di  L.  100.000  ad un valore massimo di L.
          1.000.000;
             f)    certificati    e    attestazioni    in     materia
          urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un
          valore massimo di L. 100.000;
             g)  concessioni  edilizie,  da  un  valore  minimo di L.
          30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000.
            11-12-bis. (Omissis).
            12-ter. Il diritto fisso  da  esigere  dai  comuni  quale
          rimborso  spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla
          tabella D allegata alla legge 8  giugno  1962,  n.  604,  e
          successive  modificazioni,  all'atto del rilascio o rinnovo
          della carta  di  identita',  gia'  stabilito  in  L.  1.000
          dall'art. 27, comma 7, n. 5), del decreto-legge 28 febbraio
          1983,  n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          aprile 1983, n. 131, e' elevato a L. 10.000, con esclusione
          di  ogni  altro  onere  a  carico  del  richiedente,  salvo
          l'assolvimento  degli  eventuali  obblighi  previsti  dalla
          legge sul bollo.
            12-quater. (Omissis)".