Art. 2. Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica 1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente: "Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita e' resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata. 2. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita. In tale ultimo caso e' trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici. 3. I genitori, o uno di essi, hanno facolta' di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale e' resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, e' necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130. 4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41". 2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente: "Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica". 3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio. 4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonche' dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validita' nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subi'to variazioni dalla data di rilascio. E' comunque fatta salva la facolta' di verificare la veridicita' e la autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonche' i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati puo' avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici. 6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e' inserito il seguente: "1-bis. La certificazione redatta con le modalita' di cui al comma 1 puo' essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente". 7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente. 8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a piu' soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purche' nei termini. 9. Nei documenti di riconoscimento non e' necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' per il rilascio della carta di identita' su supporto magnetico. La carta di identita' deve contenere i dati personali ed il codice fiscale nonche', qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno. La stessa puo' essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. 11. E' abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto. 12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri: a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile; b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione; c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile; d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile; e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti; f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' non ostacoli la conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse. 13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili. 15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonche' del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.
Note all'art. 2, comma 1: - Il regio decreto n. 1238/1939 reca: "Ordinamento dello stato civile". - Il testo dell'art. 2 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' il seguente: "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20". - Il D.P.R. n. 130/1994 concerne: "Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive". - Si riporta il testo dell'art. 41 del regio decreto n. 1238/1939, non applicabile alla dichiarazione di nascita, ai sensi dell'art. 70, comma 4, dello stesso regio decreto n. 1238/1939, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 41. - Gli atti e le dichiarazioni da farsi innanzi all'ufficiale dello stato civile sono ricevuti in presenza di due testimoni maggiori di eta', preferendosi quelli scelti dalle parti interessate anche fra i loro parenti". Nota all'art. 2, comma 2: - Il regio decreto n. 1238/1939 reca: "Ordinamento dello Stato Civile". Nota all'art. 2, comma 4: - Il testo dell'art. 26 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' il seguente: "Art. 26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita'. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge". Nota all'art. 2, comma 6: - Si riporta il testo dell'art. 15-quinquies, comma 1, della legge n. 38/1990 di conversione del decreto-legge n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Sato e le regioni, nonche' disposizioni varie), al quale l'art. 2 della legge qui pubblicata aggiunge il comma 1-bis: "1. Le amministrazioni comunali possono avvalersi di sistemi automatizzati per il rilascio diretto al richiedente delle certificazioni d'anagrafe e di stato civile, garantendo comunque l'assolvimento di ogni imposta o diritto sugli atti emessi. A tal fine e' ammesso sostituire la firma autografa dell'ufficiale d'anagrafe o di stato civile con quella in formato grafico del sindaco o dell'assessore delegato, apposta al momento dell'emissione automatica del certificato. I certificati cosi' emessi sono validi di ogni effetto di legge, qualora l'originalita' degli stessi sia garantita da sistemi che non ne consentano la fotoriproduzione per copie identiche, come l'utilizzo di fogli filigranati o di timbri a secco. Il sistema utilizzato deve essere approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. 1-bis. La certificazione redatta con le modalita' di cui al comma 1 puo' essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente". Nota all'art. 2, comma 11: - Si riporta il testo dell'art. 3, lettera f), della legge n. 1185/1967 (Norme sui passaporti), abrogata dalla legge qui pubblicata: "f) coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro per la difesa o l'autorita' da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto;". Note all'art. 2, comma 12: - Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 si veda nella nota all'art. 1. - Il regio decreto n. 1238/1939 reca: "Ordinamento dello stato civile". Note all'art. 2, comma 15: - Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dall'art. 95 del D.Lgs. n. 77/1995, (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), a sua volta modificato dal D.Lgs. n. 336/1996, e' il seguente: "Art. 45 (Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie. 2. Sono da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie: a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, sino al quinto esercizio finanziario successivo alla data di approvazione da parte del Ministro dell'interno del piano di risanamento finanziario o dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"; b) gli enti locali che dal conto consuntivo presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscono inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato. 3. Ai fini della rilevazione delle condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali devono allegare al certificato del conto consuntivo apposita tabella dalla quale risultino i parametri relativi. La tabella e' allegata al certificato di conto consuntivo. 4. La mancata presentazione della tabella e la mancata approvazione del conto consuntivo costituiscono motivo di sottoposizione dell'ente ai controlli centrali. 5. La sottoposizione ai controlli centrali decorre dal giorno successivo alla deliberazione del conto consuntivo ove dalla tabella allegata risultino eccedenti almeno la meta' dei parametri fissati e comunque quello relativo al costo del personale. 6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il mese di settembre, sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono fissate per il triennio successivo, le modalita' ed i parametri di riferimento. 7. La commissione centrale per la finanza locale istituita dall'art. 328 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, assume la denominazione di "Commissione centrale per gli organici degli enti locali". Alla composizione della predetta Commissione centrale per gli organici degli enti locali disciplinata dall'art. 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 3, e' aggiunto, quale vice-presidente, il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed un funzionario dello stesso Ministero, esperto in materia di dissesto finanziario degli enti locali. 8. Ai soli enti di cui al comma 2, per la copertura del costo dei servizi, sono applicabili le disposizioni previste all'art. 14 del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono fissate, entro il mese di settembre, le relative modalita' valide per il triennio successivo. Agli enti inadempienti e' comminata, con decreto ministeriale, la sanzione della perdita del tre per cento del contributo ordinario dell'anno per i quale si e' verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in unica soluzione, non rateizzabile, sui trasferimenti degli anni successivi". - Il testo dell'art. 10, commi 10 e 12-ter, della legge n. 68/1993 di conversione del decreto-legge n. 8/1993 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica) e' il seguente: "Art. 10 (Disposizioni fiscali e tariffarie). - 1. - 9. (Omissis). 10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti: a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000; b) autorizzazioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000; c) autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'art. 31, primo comma, lettera, b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000; d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000; e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di L. 100.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000; f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000; g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000. 11-12-bis. (Omissis). 12-ter. Il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, all'atto del rilascio o rinnovo della carta di identita', gia' stabilito in L. 1.000 dall'art. 27, comma 7, n. 5), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' elevato a L. 10.000, con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo. 12-quater. (Omissis)".