Art. 2. Il consiglio della scuola, di biennio in biennio, sulla base delle strutture, delle attrezzature e dei finanziamenti disponibili, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, stabilira' il numero di iscritti per ciascun anno di corso, indicandolo nel manifesto degli studi.