Art. 2.
  L'art. 5 del  decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri 20
dicembre 1995, e' sostituito dal seguente:
  "Entro  il  30 settembre  di  ciascun  anno  le regioni  a  statuto
ordinario trasmettono al  comitato di cui al  successivo articolo una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi ammessi al Fondo
per gli anni precedenti".