Art. 2. L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995, e' sostituito dal seguente: "Entro il 30 settembre di ciascun anno le regioni a statuto ordinario trasmettono al comitato di cui al successivo articolo una relazione sullo stato di attuazione degli interventi ammessi al Fondo per gli anni precedenti".