Art. 2.
  La  scheda informativa  di cui  all'art. 1  deve essere  aggiornata
ogniqualvolta  il fabbricante,  l'importatore o  il distributore  sia
venuto a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza
e  la  tutela  della  salute   e  dell'ambiente;  esso  e'  tenuto  a
trasmettere la scheda aggiornata al fornitore.