Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori  relative  alla  tranche  di  cui  al
precedente  art.  1,  dovranno   pervenire,  con  l'osservanza  delle
modalita'  indicate  negli  articoli  9   e  10  del  citato  decreto
ministeriale del 23 aprile 1997, entro le ore 13 del giorno 30 luglio
1997.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni  d'asta, con le modalita' di
cui agli  articoli 11,  12 e  13 del medesimo  decreto del  23 aprile
1997.