Art. 2. 1. La presente autorizzazione ha validita' quinquennale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Entro il periodo di validita' l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' procedere a verificare in concreto l'attivita' svolta. 3. Nel caso di accertata inadeguatezza tecnica o procedurale, la presente autorizzazione e' sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa sino a quel momento svolta. Nei casi di particolare gravita' l'autorizzazione e' revocata. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 1997 Il direttore generale: Visconti