Art. 2.
  1. La presente autorizzazione ha validita' quinquennale ed entra in
vigore  il  giorno  successivo   alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale.
  2.  Entro  il  periodo   di  validita'  l'ispettorato  tecnico  del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  puo'
procedere a verificare in concreto l'attivita' svolta.
  3. Nel  caso di accertata  inadeguatezza tecnica o  procedurale, la
presente  autorizzazione e'  sospesa con  effetto immediato,  dandosi
luogo al  controllo di  tutta l'attivita'  certificativa sino  a quel
momento svolta. Nei casi  di particolare gravita' l'autorizzazione e'
revocata.
  Il presente  decreto e'  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 luglio 1997
                                      Il direttore generale: Visconti