- Art 2 - (disposizioni relative alla scuola materna) 2.1 Le sezioni di scuola materna sono costituite, di norma, con un numero massimo di 25 bambini iscritti; ove sia necessario in relazione agli obiettivi generali di cui all'art. 1, comma 1 e non sia possibile redistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 28 unita' per sezione nell'anno scolastico 1997-98. 2.2 Le sezioni che accolgono portatori di handicap sono costituite con 20 bambini. 2.3 Il numero minimo di iscritti a ciascuna sezione resta, comunque, fissato in 15 bambini. Tale limite e' ridotto fino a 10 per le sezioni uniche funzionanti nei comuni montani e nelle piccole isole.