Art. 2.
  Dopo  l'art.  55   del  vigente  statuto  sono   aggiunti,  con  lo
scorrimento della  numerazione degli articoli successivi,  i seguenti
nuovi articoli:
  "Art. 56 - E) (Diploma universitario in scienze assicurative). - E'
istituito presso la facolta' di economia dell'Universita' degli studi
del Molise il corso di diploma universitario in scienze assicurative.
Detto corso ha durata triennale.
  Sono attivati i seguenti tre indirizzi:
    a) gestionale:
    b) tecnico;
    e) commerciale.
  L'obiettivo  del   corso  di   diploma  universitario   in  scienze
assicurative e'  quello di formare delle  figure professionali aventi
competenze tecnicoprofessionali e  capacita' operative specifiche nel
settore assicurativo.
  Il  numero degli  iscritti a  ciascun  anno di  corso e'  stabilito
annualmente dal senato accademico,  sentito il consiglio di facolta',
in base  alle strutture  disponibili, alle  esigenze del  mercato del
lavoro   e  secondo   i  criteri   generali,  fissati   dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca  scientifica e tecnologica, ai sensi
della normativa vigente.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
  Sono titoli di ammissione per  il corso di diploma universitario in
scienze assicurative quelli previsti dalle vigenti leggi.
  Art. 57  (Insegnamenti attivabili).  - Gli  insegnamenti attivabili
nel corso di diploma universitario in scienze assicurative sono:
  a)  quelli  attivabili  nei  corsi  di  laurea  della  facolta'  di
economia;
  b) gli insegnamenti caratterizzanti il  corso di diploma in scienze
assicurative;
    c) la lingua straniera moderna: lingua inglese;
  d)  insegnamenti  di  settori  scientificodisciplinari  diversi  da
quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.
  Gli  insegnamenti che  compaiono  in piu'  settori potranno  essere
scelti  da  uno  qualsiasi  di   essi,  in  relazione  alle  esigenze
didatticoscientifiche della facolta'.
  Art. 58 (Corsi  di diploma e di laurea affini  - Riconoscimenti). -
Ai  fini  del  conseguimento  del diploma  universitario  in  scienze
assicurative sono riconosciuti gli  insegnamenti del corso di diploma
universitario e  del corso di  laurea seguiti con esito  positivo, in
relazione  al  sistema  di  crediti  didattici  determinato  a  norma
dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi
siano  compatibili, anche  per i  contenuti,  con il  piano di  studi
approvato  dalla  competente  struttura  didattica per  il  corso  di
diploma universitario  in scienze  assicurative. Dovranno  essere, in
ogni  caso,  riconosciute  le  prove  di idoneita'  di  lingua  e  di
informatica.
  Nel caso di  passaggio dal corso di laurea al  corso di diploma, il
riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni
pratiche non potra' superare le cento ore.
  La  struttura   competente  determina,  nel   regolamento  previsto
dall'art. 11,  comma 2,  della legge  n. 341/1990,  i criteri  per il
riconoscimento degli insegnamenti ai fini  del passaggio tra corsi di
diploma e corsi di laurea.
  Art. 59 (Piani di studi). - Il  piano di studi del corso di diploma
universitario  in scienze  assicurative comprende  sette insegnamenti
fondamentali, l'equivalente di cinque insegnamenti annuali scelti tra
i  caratterizzanti  dell'indirizzo  specifico del  corso  di  diploma
stesso e un insegnamento equivalente ad un numero di uno scelto tra i
caratterizzanti dei  suddetti tre indirizzi attualmente  attivati del
corso del medesimo diploma.
  Gli  insegnamenti fondamentali  devono  rispondere all'esigenza  di
fornire  agli  studenti  i  principi   e  i  contenuti  basilari  dei
rispettivi comparti scientificodisciplinari, anche in vista del ruolo
propedeutico   e  complementare   per  l'apprendimento   degli  altri
insegnamenti del corso di diploma.
  Nel rigoroso rispetto  delle condizioni di cui  al comma precedente
l'organismo   didattico   competente  attivera'   tali   insegnamenti
scegliendoli tra quelli attivabili nei corsi di laurea della facolta'
di economia, secondo la seguente distribuzione:
   uno nell'elenco N01X (diritto privato);
   uno nell'elenco P01A (economia politica);
   uno nell'elenco P02A (economia aziendale);
   uno nell'elenco P02E (economia degli intermediari finanziari);
   uno nell'elenco S01B (statistica per la ricerca sperimentale);
   uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche);
   uno   nell'elenco   S04B   (matematica   finanziaria   e   scienze
attuariali).
  Gli  insegnamenti fondamentali  devono essere  annuali e  svolti di
norma nel primo anno di corso.
  Il diploma  universitario in scienze assicurative  si consegue dopo
aver superato  gli esami di  profitto per insegnamenti  equivalenti a
tredici annualita', le prove di  idoneita' richieste (o gli esami che
eventualmente le  sostituiscono di  cui all'art.  62) e  il colloquio
finale.
  Art.  60.  -  La  struttura  didattica  competente  puo'  integrare
l'elenco  degli insegnamenti  caratterizzanti  del  corso di  diploma
universitario in scienze assicurative  con altri quattro insegnamenti
caratterizzanti a sua scelta.
  La  struttura   didattica  competente   garantisce  che,   tra  gli
insegnamenti  della  facolta',  ve  ne siano  almeno  dieci  compresi
nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in
scienze  assicurative e  predispone percorsi  didattici ed  eventuali
indirizzi,  nel   rispetto  dei  vincoli  alla   distribuzione  degli
insegnamenti per  area e  prevedendo adeguate possibilita'  di scelta
per gli studenti.
  La   struttura  didattica   competente   individua,  nel   rispetto
dell'ordinamento, i criteri  per la formazione dei piani  di studio e
gli   eventuali   indirizzi   nell'ambito  del   corso   di   diploma
universitario  in scienze  assicurative,  con il  regolamento di  cui
all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  Nell'ambito  del regolamento  di cui  all'art. 11,  comma 2,  della
legge n.  341/1990, la struttura didattica  competente puo' assegnare
ai   corsi  (ad   esclusione  di   quellifondamentali)  denominazioni
aggiuntive  che   ne  specifichino   i  contenuti  effettivi,   o  li
differenzino  nel caso  in cui  essi vengano  ripetuti con  contenuti
diversi.
  La  struttura didattica  competente  puo',  inoltre, stabilire  che
alcuni  insegnamenti siano  impartiti  con  l'ausilio di  laboratori,
attivati anche mediante convenzioni.
  Art. 61. -  Gli insegnamenti annuali comprendono  di norma settanta
ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque
ore di didattica.
  La   struttura   didattica   competente  stabilisce   quali   degli
insegnamenti non fondamentali  sono svolti con corsi  annuali e quali
con corsi semestrali.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e due corsi  semestrali. Uno stesso insegnamento  annuale puo' essere
articolato  in due  corsi  semestrali, anche  con  distinte prove  di
esame.
  Ferma  restando  la  possibilita'   di  riconoscimento  di  crediti
didattici, fino  a tre corsi  annuali o  sei corsi semestrali  per il
corso di diploma universitario in scienze assicurative possono essere
svolti  coordinando moduli  didattici  di durata  piu' breve,  svolti
anche da  docenti diversi, per  un numero complessivamente  uguale di
ore.
  Nell'ambito  del   corso  di   diploma  universitario   in  scienze
assicurative  la struttura  didattica competente  deve riservare  non
meno  di   quattrocento  ore  di  esercitazioni   pratiche  o  stages
distribuite tra i vari insegnamenti.
  La  struttura  didattica  competente, per  l'approfondimento  della
formazione professionale specifica del corso di diploma universitario
in  scienze  assicurative,  puo'   organizzare  la  permanenza  degli
studenti, sotto la sorveglianza di  un tutor, presso le aziende, enti
o altri  organismi per stages,  di norma, durante i  periodi dedicati
alla didattica.
  La struttura  didattica competente puo' autorizzare  lo studente ad
inserire  nel proprio  piano  di studi  fino  a quattro  insegnamenti
attivati in altre facolta'  dell'Universita', o in altre universita',
anche  straniere.  In  tal  caso la  struttura  didattica  cqmpetente
dovra', altresi',  determinare la categoria e  l'area di appartenenza
dei suddetti insegnamenti  ai fini del rispetto dell'art.  59 e degli
altri vincoli dell'ordinamento.
  Art. 62  (Prove di idoneita').  - Per il conseguimento  del diploma
universitario in  scienze assicurative lo studente  deve superare una
prova di idoneita' nella lingua inglese  ed una prova di idoneita' di
conoscenze informatiche di base.
  Possono comunque  essere attivati insegnamenti di  informatica e di
lingue straniere moderne, anche articolati  su piu' corsi annuali. In
tal caso la  struttura didattica competente puo'  sostituire le prove
di idoneita' con  esami di profitto, che si aggiungono  a quelli gia'
previsti dall'art. 59.
  Le  prove di  idoneita'  possono essere  sostenute  anche senza  la
frequenza ai corsi eventualmente attivati.
  Nell'ambito di convenzioni  stipulate dall'Ateneo, il conseguimento
di certificati internazionalmente riconosciuti puo' essere equiparato
al superamento della prova di idoneita' nella lingua inglese.
  Art. 63  (Esame di  diploma). -  La struttura  didattica competente
stabilisce  le modalita'  degli esami  di profitto  e delle  prove di
idoneita'.
  Per essere ammesso a sostenere  l'esame di diploma lo studente deve
aver superato tutti gli esami previsti dal corso del medesimo diploma
oltre alle  prove di profitto di  lingua inglese e di  informatica di
base.
  Il colloquio finale per  il conseguimento del diploma universitario
in  scienze assicurative  consiste nella  discussione orale,  con gli
opportuni riferimenti alle discipline  del corso di diploma medesimo,
di   un  tipico   problema   professionale   o  nella   presentazione
dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.
  Art.  64   (Insegnamenti  caratterizzanti).  -   Sono  insegnamenti
caratterizzanti  del  corso  di   diploma  universitario  in  scienze
assicurative:
 Area economica:
  economia della sicurezza sociale.
 Area aziendale:
  economia delle aziende di assicurazione;
  economia degli intermediari finanziari;
  economia e gestione delle imprese di servizi;
  gestione informatica dei dati aziendali;
  marketing;
  metodologie e determinazioni quantitative d'azienda;
  organizzazione aziendale;
  organizzazione e gestione delle risorse umane;
  programmazione e controllo;
  strategia e politica aziendale;
  tecnica delle ricerche di mercato.
 Area giuridica:
  diritto commerciale;
  diritto del lavoro e della previdenza sociale;
  diritto delle assicurazioni.
 Area storica:
  storia delle assicurazioni e della previdenza.
 Area matematicostatistica:
  matematica finanziaria;
  modelli demografici;
  statistica assicurativa;
  tecnica attuariale sulle assicurazioni contro i danni;
  tecnica attuariale sulle assicurazioni sulla vita".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Campobasso, 23 ottobre 1997
                                                  Il rettore: Cannata