Art. 2. 1. Ai fini degli scambi e delle importazioni dei prodotti di origine animale di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' delle gelatine non destinate al consumo umano, oltre ai divieti e alle limitazioni stabiliti per ragioni sanitarie o di polizia sanitaria dal presente decreto si applicano soltanto divieti e limitazioni imposti per le stesse ragioni da disposizioni, in particolare dalle misure di salvaguardia, eventualmente adottate in sede comunitaria. 2. I nuovi prodotti di origine animale autorizzati all'immissione sul mercato di uno Stato membro dal 1 gennaio 1994 possono essere oggetto di scambi e di importazione solo se stabilito in sede comunitaria. 3. La lettera b), numero 4, dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e' soppressa. 4. Gli altri prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato, da ultimo, con il comma 3, possono formare oggetto di scambi e di importazioni soltanto se oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 soddisfano anche ai requisiti del citato decreto legislativo n. 537 del 1992. 5. Gli scambi di organismi patogeni sono soggetti alle disposizioni stabilite con procedura comunitaria.
Nota all'art. 2: - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, vedi note all'art. 1.