Art. 2. Adempimenti preliminari all'esercizio della facolta' di riproduzione sostitutiva 1. I privati che intendono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, inoltrano al soprintendente archivistico, competente per territorio, il relativo progetto di riproduzione sostitutiva. 2. Entro novanta giorni dalla presentazione, il soprintendente, esaminata la rispondenza del progetto stesso alla normativa in vigore lo approva oppure lo respinge con provvedimento motivato. 3. Ove i documenti oggetto della riproduzione sostitutiva sono conservati in sedi dislocate in un ambito territoriale piu' ampio di quello regionale, i titolari dell'archivio inoltrano il progetto di riproduzione sostitutiva direttamente al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici. 4. La relativa approvazione o il suo motivato rigetto e' disposta dall'ufficio di cui al comma 3, previo parere del comitato di settore per i beni archivistici, entro centoventi giorni dalla data di presentazione del progetto stesso.