Art. 2 (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311) 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e' modificato ed integrato come segue: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico indicato nell'allegato II . La marcatura CE e' seguita dal numero distintivo dell'organismo di cui all'articolo 7."; b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. E' vietato apporre sui recipienti marcature che possono indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Puo' essere apposta ogni altra marcatura sui recipienti o sulla targhetta segnaletica purche' questa non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE. 3-ter. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformita' nonche' le istruzioni e le avvertenze dei recipienti prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.".
Nota all'art. 2: - Per il d.lgs n. 311 del 1991 vedi note alle premesse. L'art. 4, come modificato dal presente articolo, recita: "Art. 4 (Marchio CE). - 1. I recipienti di cui all'art. 3, comma 1, possono essere commercializzati solo se muniti del marchio CE, apposto con le modalita' di cui agli articoli 10 e 12. 2. La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico indicato nell'allegato II. La marcatura CE e' seguita dal numero distintivo dell'organismo di cui all'articolo 7. 3. Il marchio CE, nonche' le iscrizioni previste dal punto 1 dell'allegato II devono essere apposti in modo visibile sul recipiente o su una targhetta su di esso fissata in modo inamovibile. "3-bis. E' vietato apporre sui recipienti marcature che possono indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Puo' essere apposta ogni altra marcatura sui recipienti o sulla targhetta segnaletica purche' questa non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE. "3-ter. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformita' nonche' le istruzioni e le avvertenze dei recipienti prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana".