Art. 2

  1. Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo al Dipartimento
per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero
della sanita', di seguito denominato "Dipartimento".
  2.  Il  Dipartimento,  conformemente  alle  modalita' eventualmente
concordate a livello comunitario e definite dall'EMEA:
   a)  raccoglie  e valuta scientificamente informazioni utili per la
sorveglianza  dei  medicinali  con particolare riguardo alle reazioni
avverse,  tenendo  conto  anche  dei  dati  relativi  ai  consumi dei
medicinali stessi;
   b)  raccoglie  informazioni  sull'uso  improprio  dei  medicinali,
nonche' sul grave abuso degli stessi;
   c)  promuove  e  coordina,  anche in collaborazione con l'Istituto
superiore   di  sanita',  studi  e  ricerche  sull'utilizzazione  dei
medicinali,   sull'epidemiologia,  sulla  farmacovigilanza  attiva  e
sull'interpretazione  dei dati ottenuti e predispone i registri della
popolazione per la farmacoepidemiologia;
   d)   adotta,   coadiuvato  dalle  regioni,  provvedimenti  atti  a
promuovere   le  segnalazioni  spontanee  da  parte  degli  operatori
sanitari;
   e) provvede, al piu' presto e comunque entro quindici giorni dalla
ricezione,  a  che  le  notifiche  relative  a reazioni avverse gravi
pervenute  al Dipartimento siano portate a conoscenza dell'EMEA e del
responsabile dell'immissione in commercio del medicinale coinvolto;
   f)  mantiene  i  necessari  rapporti  con  l'EMEA,  con  i  centri
nazionali  di  farmacovigilanza  degli  altri  Stati  membri, con gli
organismi internazionali e con le regioni;
   g)  provvede,  in  collaborazione  con  la  Commissione  unica del
farmaco  e  il  Consiglio  superiore di sanita', alla predisposizione
della  relazione  annuale  al  Parlamento del Ministero della sanita'
sulla farmacovigilanza;
   h)  fornisce  all'EMEA  ed ai centri nazionali di farmacovigilanza
degli  altri Stati membri informazioni sulle modifiche, sospensioni o
revoche dell'autorizzazione di un medicinale determinate da motivi di
tutela della sanita' pubblica. In caso di sospensione, determinata da
motivi  di  urgenza,  l'informazione all'EMEA e' data, al piu' tardi,
entro il primo giorno feriale successivo al provvedimento.
  3.  Le regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano con
il Dipartimento nell'attivita' di farmacovigilanza, fornendo elementi
di  conoscenza  e valutazione ad integrazione dei dati che pervengono
al  Dipartimento  ai  sensi  dell'articolo  4.  Le  regioni, inoltre,
provvedono,  nell'ambito delle loro competenze, alla diffusione delle
informazioni al personale sanitario e alla formazione degli operatori
nel campo della farmacovigilanza.
  4.  Il  Dipartimento organizza, con la partecipazione dell'Istituto
superiore  di  sanita',  riunioni  periodiche  per  esaminare  con le
regioni  le  modalita' ottimali per l'attuazione della collaborazione
nel settore della farmacovigilanza.
  5. Ai fini del presente decreto si intende per:
   a)  effetto  collaterale negativo o reazione avversa: una reazione
nociva  e  non  voluta  che  si  verifica  alle  dosi  di  medicinale
normalmente  somministrate  all'uomo per la profilassi, la diagnosi o
la   terapia   di   un'affezione,   o  per  modificare  una  funzione
fisiologica;
   b)  grave  effetto  collaterale negativo o reazione avversa grave:
una  reazione  avversa  ad  esito  letale, o una reazione avversa che
minaccia  la sopravvivenza, o che crea invalidita', incapacita' o che
provoca o prolunga il ricovero in ospedale;
   c)  effetto collaterale inatteso o reazione inattesa: una reazione
la  cui  natura o gravita' non e' indicata o non corrisponde a quanto
riportato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto;
   d)  grave  e  inatteso  effetto  collaterale  o  reazione grave ed
inattesa: una reazione grave e inattesa.