Art. 2. 
                   Prestazioni di lavoro all'estero 
  1. Le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono fornite  al
lavoratore  invitato  a  svolgere  la  sua   prestazione   lavorativa
all'estero per un periodo superiore  a  trenta  giorni,  prima  della
partenza e comunque non oltre la  scadenza  del  termine  di  cui  al
predetto comma, insieme alle seguenti ulteriori informazioni: 
    a) la durata del lavoro da effettuare all'estero; 
    b) la valuta in cui verra' corrisposta la retribuzione; 
  c) gli eventuali vantaggi in danaro  o  in  natura  collegati  allo
svolgimento della prestazione lavorativa all'estero; 
  d) le eventuali condizioni del rimpatrio del lavoratore. 
  2. L'informazione relativa alle indicazioni  di  cui  al  comma  1,
lettere b) e c), puo' essere effettuata mediante  rinvio  alle  norme
del contratto collettivo applicato al lavoratore.