Art. 2. 
                    Corsi universitari di studio 
 
  1. La facolta' di  riscatto  prevista  dall'articolo  2-novies  del
decreto-legge 2 marzo 1974, n.  30,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo  2,
comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n.  694,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, e'  riconosciuta
a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti  e  alle
gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi  e  agli
iscritti  ai  fondi  sostitutivi  ed   esclusivi   dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
ed alla gestione di cui all'articolo  2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335. 
  2.  Sono  riscattabili,  in   tutto   o   in   parte,   a   domanda
dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1  e
quando non siano gia' coperti da contribuzione in alcuno  dei  regimi
stessi, i periodi corrispondenti alla  durata  dei  corsi  legali  di
studio universitario a seguito dei quali  siano  stati  conseguiti  i
diplomi previsti dall'articolo 1 della legge  19  novembre  1990,  n.
341. 
  3. L'onere di riscatto e' determinato con le norme che disciplinano
la liquidazione della pensione  con  il  sistema  retributivo  o  con
quello contributivo, tenuto conto della  collocazione  temporale  dei
periodi  oggetto  di  riscatto,  anche  ai  fini  del  computo  delle
anzianita' previste dall'articolo 1, commi  12  e  13,  della  citata
legge n. 335 del 1995. 
  4. Ai  fini  del  calcolo  dell'onere  per  i  periodi  oggetto  di
riscatto,  in  relazione  ai  quali  trova  applicazione  il  sistema
retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle  emanate
per l'attuazione dell'articolo 13 della  legge  12  agosto  1962,  n.
1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto  legislativo  sulla  base  di
aggiornati coefficienti attuariali. 
  5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto,  da  valutare
con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di
finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla  data  di
presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento e' quella
assoggettata a contribuzione nei dodici  mesi  meno  remoti  rispetto
alla data della domanda  ed  e'  rapportata  al  periodo  oggetto  di
riscatto.  Detta   retribuzione   e'   attribuita   temporalmente   e
proporzionalmente  ai  periodi  riscattati.  La   rivalutazione   del
montante individuale dei contributi disciplinato dalla  citata  legge
n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto. 
 
           Note all'art. 2:
            -  L'art.    2-novies  del  D.L.   2 marzo   1974, n. 30,
          convertito, con modificazioni,   dalla  legge    16  aprile
          1974,    n.  114   (Norme per   il miglioramento di  alcuni
          trattamenti previdenziali  ed assistenziali) cosi' recita:
            "Art. 2-novies (Riscatto  laurea). - Il periodo di  corso
          di laurea e' riscattabile con le norme e   le modalita'  di
          cui  all'art.  13  della  legge  12   agosto 1962, n. 1338.
          L'onere del riscatto e'  ridotto del cinquanta  per  cento.
          L'art. 50 della  legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
          modificazioni, e' abrogato".
            -  Il  comma  3 dell'art.  2  del  D.L.  1  ottobre 1982,
          n.    694,  convertito, con modificazioni,   dalla legge 29
          novembre  1982, n. 881 (Proroga    della    fiscalizzazione
          degli   oneri  sociali  fino  al  30 novembre 1982 e misure
          per     il   contenimento   del   disavanzo   del   settore
          previdenziale),   cosi'  recita:    "Per  il  riscatto  del
          periodo di corso  legale  di    laurea  e'  soppressa    la
          riduzione  del cinquanta   per cento prevista dall'articolo
          2-novies del    decreto-legge  2  marzo    1974,  n.    30,
          convertito,    con modificazioni,   nella legge   16 aprile
          1974, n.  114,     relativamente    alle     domande     di
          riscatto    presentate successivamente alla data di entrata
          in vigore del presente decreto".
            - Il comma 26 dell'art. 2 della  legge 8 agosto 1995,  n.
          335,  cosi' recita:  "26.   A  decorrere   dal  1   gennaio
          1996,    sono   tenuti all'iscrizione presso  una  apposita
          Gestione    separata,    presso   l'INPS,   e   finalizzata
          all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
          l'invalidita', la  vecchiaia  ed i  superstiti,  i soggetti
          che esercitano  per    professione   abituale,    ancorche'
          non   esclusiva, attivita' di  lavoro autonomo,  di cui  al
          comma  1 dell'art.  49 del testo  unico delle  imposte  sui
          redditi,  approvato    con  decreto    del Presidente della
          Repubblica 22  dicembre    1986,  n.  917,    e  successive
          modificazioni    ed integrazioni,   nonche'  i titolari  di
          rapporti  di collaborazione coordinata e  continuativa,  di
          cui  al  comma  2, lettera a),   dell'art. 49  del medesimo
          testo  unico e  gli incaricati  alla vendita a domicilio di
          cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.   426.  Sono
          esclusi  dall'obbligo  i soggetti  assegnatari di  borse di
          studio, limitatamente alla relativa attivita'".
            - L'art.   1 della   legge 19   novembre 1990.    n.  341
          (Riforma  degli  ordinamenti  didattici universitari) e' il
          seguente:
            "Art. 1  (Titoli universitari).   - 1.    Le  universita'
          rilasciano i seguenti titoli:
               a) diploma universitario (DU);
               b) diploma di laurea (DL);
               c) diploma di specializzazione (DS);
               d) dottorato di ricerca (DR)".
            -    I  commi   12 e   13   dell'art. 1   della legge  n.
          335/1995,  cosi' recitano: "12. Per i lavoratori   iscritti
          alle  forme  di  previdenza di cui al comma 6 che alla data
          del 31  dicembre  1995  possono  far  valere  un'anzianita'
          contributiva  inferiore  a    diciotto anni, la pensione e'
          determinata dalla somma:
            a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita'
          acquisite anteriormente  al 31  dicembre 1995    calcolata,
          con   riferimento alla data  di decorrenza  della pensione,
          secondo il   sistema retributivo previsto  dalla  normativa
          vigente precedentemente alla predetta data;
            b)     della   quota    di  pensione   corrispondente  al
          trattamento pensionistico    relativo   alle      ulteriori
          anzianita'      contributive  calcolato  secondo il sistema
          contributivo.
            13. Per  i  lavoratori  gia'  iscritti    alle  forme  di
          previdenza  di  cui  al  comma   6 che   alla data   del 31
          dicembre     1995  possono     far   valere   un'anzianita'
          contributiva    di  almeno   diciotto anni, la  pensione e'
          interamente liquidata secondo la normativa vigente in  base
          al sistema retributivo".
            -  L'art.  13    della  legge  12  agosto 1962, n.   1338
          (Disposizioni per il  miglioramento  dei   trattamenti   di
          pensione          dell'assicurazione    obbligatoria    per
          l'invalidita', la vecchiaia e  i superstiti), cosi' recita:
            "Art.  13. -  Ferme restando  le disposizioni  penali  il
          datore  di lavoro  che abbia  omesso di  versare contributi
          per l'assicurazione obbligatoria invalidita',  vecchiaia  e
          superstiti  e che non possa piu' versarli  per sopravvenuta
          prescrizione    ai  sensi     dell'art.  55     del   regio
          decreto-legge     4   ottobre    1935,   n.   1827,    puo'
          chiedere all'Istituto nazionale  della previdenza   sociale
          di   costituire, nei casi  previsti dal  successivo  quarto
          comma,  una rendita   vitalizia riversibile   pari     alla
          pensione      o     quota       di     pensione    adeguata
          dell'assicurazione   obbligatoria  che    spetterebbe    al
          lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
            La  corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le
          rispettive  quote    di  pertinenza,      all'assicurazione
          obbligatoria    e  al   Fondo di adeguamento, dando   luogo
          all'attribuzione a  favore dell'interessato di   contributi
          base    corrispondenti,  per   valore e   numero, a  quelli
          considerati ai fini del calcolo della rendita.
            La  rendita  integra con  effetto  immediato  la pensione
          gia'  in essere; in  caso contrario  i contributi di    cui
          al    comma  precedente  sono   valutati   a   tutti    gli
          effetti   ai   fini   dell'assicurazione  obbligatoria  per
          l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
            Il  datore  di   lavoro  e'  ammesso  ad   esercitare  la
          facolta'  concessagli      dal   presento     articolo   su
          esibizione    all'Istituto  nazionale  della     previdenza
          sociale  di    documenti di data  certa, dai quali  possano
          evincersi   l'effettiva   esistenza   e   la   durata   del
          rapporto  di  lavoro, nonche'  la misura della retribuzione
          corrisposta al lavoratore interessato.
            Il lavoratore,  quando non possa  ottenere dal datore  di
          lavoro  la costituzione della rendita  a norma del presente
          articolo, puo' egli stesso   sostituirsi   al   datore   di
          lavoro,   salvo   il  diritto  al risarcimento  del  danno,
          a  condizione  che  fornisca  all'Istituto nazionale  della
          previdenza sociale le  prove del rapporto di lavoro e della
          retribuzione indicate nel comma precedente.
            Per la costituzione  della rendita, il datore di  lavoro,
          ovvero  il  lavoratore  allorche'  si  verifichi  l'ipotesi
          prevista al quarto  comma,  deve    versare    all'Istituto
          nazionale   della     previdenza     sociale    la  riserva
          matematica    calcolata    in   base   alle   tariffe   che
          saranno all'uopo  determinate  e variate,  quando  occorra,
          con decreto  del Ministro del lavoro e  della    previdenza
          sociale,    sentito   il   Consiglio   di   amministrazione
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".