Art. 2.
  1.  Al  maggiore onere di lire 16.301 milioni, quale concorso nella
complessiva  spesa  di  lire  32.602  milioni,  si  provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1997  -  1999,  al  capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1997, allo scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche compensative.