Art. 2.
                    Programmazione e informazione
  1.   Entro  il  28  febbraio  di  ogni  anno  il  Ministro  sentito
l'Osservatorio, definisce e aggiorna, con proprio decreto:
  a)  i  criteri  di riferimento, utilizzabili dalle universita', per
l'attivazione  di  forme  diversificate  di iscrizione e di frequenza
degli  studenti,  a  tempo  pieno  e a tempo parziale, in relazione a
tutte le tipologie dei corsi universitari;
  b)  le procedure e i parametri standard per la determinazione della
disponibilita'  di  posti per studenti da parte delle universita' ove
si  svolgono  corsi  universitari  ad accesso limitato, nonche' delle
condizioni di offerta formativa ottimale nelle universita'.
  2.  Entro  il  31  gennaio di ogni anno l'Osservatorio, nell'ambito
delle  attivita' di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo
5,  comma  23,  redige  e  aggiorna  un  rapporto  sullo  stato delle
universita'  italiane  in  relazione  alle  dotazioni  di  strutture,
attrezzature e personale universitario, nonche' alle provvidenze e ai
servizi offerti agli studenti.
  3. Il Dipartimento e le universita', anche sulla base di intese con
il   Ministero   della   pubblica   istruzione  e  le  sue  strutture
periferiche, nonche' con le regioni e gli enti locali, realizzano una
campagna  informativa  presso  gli istituti e le scuole di istruzione
secondaria   superiore   e   sui  mezzi  di  comunicazione  di  massa
finalizzata alla diffusione della conoscenza:
 a) dei decreti di cui al comma 1 e del rapporto di cui al comma 2;
  b) delle modalita' delle preiscrizioni di cui all'articolo 3, commi
1 e 2;
    c) delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 3;
  d)   dei   corsi   ad  accesso  limitato,  della  determinazione  e
ripartizione  dei  posti  tra  le  universita'  e  delle modalita' di
ammissione di cui agli articoli 4 e 5;
  e)  dei contenuti generali dei corsi universitari e dei prevedibili
sbocchi professionali.
  4.  Le universita', in attesa dell'emanazione dei decreti di cui al
comma 1, lettera a), possono sperimentare dall'anno accademico 1997 -
1998 forme diversificate di frequenza degli studenti, a tempo pieno e
a tempo parziale.
 
           Nota all'art. 2:
            - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre  1993,
          n. 537, si veda nota all'art. 1.