Articolo 2 1. Le persone di cui al primo paragrafo dell'articolo 1 del presente Accordo godono dell'immunita' dalla giurisdizione per le dichiarazioni da essi effettuate oralmente o per iscritto alla Corte, nonche' per la documentazione che presentano. 2. Tale immunita' non si applica alla comunicazione, fuori della Corte, di dichiarazioni rese o di documentazione presentata alla Corte.