Art. 2.
               Cali di lavorazione dell'alcole etilico
                       e dei prodotti alcolici
  1. In caso di ridistillazione o di rettifica, in regime sospensivo,
di alcole etilico o di acquaviti soggetti ad accisa, l'abbuono di cui
all'articolo 4,  comma 2,  del testo unico  si applica  sulle perdite
riscontrate  fino alla  misura  dell'1,5 per  cento del  quantitativo
sottoposto alla rilavorazione.
  2.  In  caso  di   rilavorazione  della  birra  promiscuamente  con
semilavorati  o con  prodotto non  ancora accertato  si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3.
  3. Per l'impiego, in regime sospensivo, di alcole etilico, compreso
quello  contenuto  negli aromi,  nella  preparazione  di liquori,  di
acquaviti e di  frutta allo spirito l'abbuono di  cui all'articolo 4,
comma 2, del  testo unico si applica sulle  deficienze riscontrate in
sede di inventario, purche' non superino le seguenti misure, riferite
al periodo preso a base per l'inventario:
  a) 2,5  per cento  dell'alcole impiegato,  per le  perdite connesse
alle operazioni di trasformazione e preparazione;
  b) le  percentuali previste  dalla normativa  doganale, per  i cali
naturali  relativi  al  periodo  di  trasformazione,  preparazione  e
giacenza e  per i cali  tecnici relativi alle operazioni  semplici di
condizionamento.
  4.  Quando   la  deficienza   riscontrata  e'  inferiore   al  calo
complessivamente   ammissibile,  la   differenza,   fino  al   limite
determinato applicando la percentuale  stabilita nel comma 3, lettera
a),  eventualmente  aumentata  ai   sensi  del  comma  5,  all'alcole
contenuto   nei  prodotti   in  corso   di  lavorazione   al  momento
dell'effettuazione  dell'inventario,  va   ad  incrementare  il  calo
ammissibile relativo all'inventario successivo.
  5.  Le disposizioni  di  cui ai  commi  3 e  4  si applicano  anche
all'alcole  impiegato  in  regime sospensivo  nella  preparazione  di
prodotti destinati ad usi esenti o all'esportazione.
  6. A  richiesta dell'operatore puo' essere  riconosciuta dall'UTF o
dalla dogana, per le  lavorazioni successive alla richiesta medesima,
un calo  superiore a quello previsto  dal comma 3, lettera  a), sulla
base  di  esperimenti eseguiti  dall'UTF.  La  medesima procedura  di
determinazione  del calo  mediante esperimenti  si applica  anche nel
caso di  impiego in  regime sospensivo  di prodotti  alcolici diversi
dal'alcole  etilico  e  dagli  aromi, di  fabbricazione  di  prodotti
diversi  da quelli  dei commi  3 e  7, o  quando nell'opificio  venga
introdotto, per il completamento  della lavorazione, alcole contenuto
in prodotti  provenienti da  altri opifici.  Resta ferma  la facolta'
dell'UTF di eseguire riscontri,  mediante esperimenti, per verificare
la congruita' delle  perdite, anche se contenute  nei limiti previsti
dai commi 3 e 7; per i  depositi sotto il controllo della dogana tali
esperimenti vengono effettuati su richiesta della dogana medesima.
  7. Le disposizioni dei commi 3, 4,  5 e 6 si applicano anche per la
preparazione  degli aromi,  in  regime  sospensivo, sostituendo  alla
percentuale indicata nel comma 3, lettera a), quella del 7 per cento.
  8. I  fabbricanti dei prodotti  di cui ai commi  3, 6 e  7 tengono,
secondo   modalita'   stabilite   dall'amministrazione   finanziaria,
registrazioni contabili, relativamente:
    a) al magazzino dell'alcole da impiegare;
    b) all'opificio di trasformazione;
    c) al magazzino del prodotto condizionato.
  9. Per la scritturazione e la conservazione dei registri utilizzati
per le contabilizzazioni di cui al comma 8 si seguono le disposizioni
di  cui all'articolo  12 del  decreto  del Ministro  delle finanze  9
luglio 1996, n. 524.
  10. Negli  opifici di  cui al comma  8, le  operazioni d'inventario
riguardano  distintamente  il  magazzino dell'alcole,  l'opificio  di
trasformazione  considerato nel  suo  complesso ed  il magazzino  dei
prodotti  condizionati.  Gli  inventari ordinari  hanno  periodicita'
annuale;   resta   ferma   la  facolta'   di   effettuare   inventari
straordinari, quando ritenuto opportuno.
  11. Nei depositi  fiscali di vino sono ammessi  cali di lavorazione
nelle misure derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 del decreto
del  Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari  e  forestali  19
dicembre 1994, n. 768.
 
          Note all'art. 2:
            -  Per  il  riferimento  all'art. 4,   comma 2, del testo
          unico, vedansi note alle premesse.
            - Il testo dell'art.  12  del    decreto  ministeriale  9
          luglio  1996,  n.    524,  recante   norme per disciplinare
          l'impiego  dell'alcole etilico e delle bevande    alcoliche
          in    usi  esenti    da accisa,   pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1996, e' il seguente:
            "Art.    12  (Scritturazione    e  conservazione      dei
          registri).    -  1.    I  registri  previsti   dal presente
          regolamento  devono    essere  approntati  dalle      ditte
          interessate  e   sottoposti,   prima   del loro  uso,  alla
          vidimazione    dell'UTF    competente    per    territorio.
          Alla   fine dell'esercizio  finanziario  i registri  devono
          essere    chiusi e   le giacenze  effettive  finali  devono
          essere  riportate  sui  registri dell'anno successivo.   E'
          fatto  obbligo all'esercente  di custodire i registri e  la
          documentazione   di accompagnamento   per i    cinque  anni
          successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
            2.  I registri  possono  essere  costituiti da  schede  o
          da    fogli  mobili,    numerati progressivamente,   oppure
          predisposti in   modelli, idonei     alla    scritturazione
          mediante    procedure      informatizzate,  preventivamente
          approvati dal competente UTF.
            3.  I registri   ed   i documenti   di    accompagnamento
          devono      essere  scritturati     senza  correzioni     o
          raschiature;  le parole  e i  numeri errati  devono  essere
          annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare
          leggibili;  le  annotazioni esatte  devono essere riportate
          in corrispondenza.
            4. Oltre che nei casi  di scritturazione non conforme  al
          precedente  comma  3,   si considera   irregolare la tenuta
          del registro   quando la  differenza    fra  la    giacenza
          contabile    e quella   effettiva superi  i limiti previsti
          dalla normativa doganale".
            -  Il  testo    dell'art.  10  del decreto   del Ministro
          dell'agricoltura 19  dicembre    1994,  n.   760,   recante
          disposizioni     nazionali     di  attuazione  delle  norme
          comunitarie relative ai documenti di  trasporto  ed    alla
          tenuta      dei  registri    dei  prodotti    vitivinicoli,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  69  del  23  marzo
          1995, e' il seguente:
            "Art.  10.  -  1. Le perdite, i  superi e i cali dovuti a
          lavorazioni, trasformazioni  o  giacenze,  sempre che    si
          verifichino      realmente,  devono  essere  riportati  nei
          registri all'atto in cui vengano ultimate  le    operazioni
          che    li   hanno   determinati o   posti  in evidenza.  Le
          perdite,  i  superi e  i   cali   che,   in una    campagna
          vitivinicola,  risultino   maggiori dell'1,5%  ragguagliato
          ad  anno e  rapportato al complesso delle singole quantita'
          detenute, ancorche' cedute, devono essere  comunicati    ed
          adeguatamente    motivati,        all'ufficio    periferico
          dell'Ispettorato     centrale      repressione        frodi
          competente    per territorio, all'atto in  cui si accertano
          e, comunque,  entro la data stabilita per la  presentazione
          delle  dichiarazioni  di giacenza di cui al regolamento CEE
          n. 3929/87.
            2. Nella  percentuale di cui   al  precedente  comma  non
          rientrano le quantita'  di  prodotti  distrutti  o  perduti
          per    causa   di   forza maggiore:   tale   distruzione  o
          perdita  deve  essere  immediatamente comunicata,  a  mezzo
          lettera   raccomandata,       all'ufficio        periferico
          dell'Ispettorato  centrale repressione frodi competente per
          territorio e annotata nei registri".