Art. 2. Comitati nazionali 1. Le richieste di istituzione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, corredate da una dettagliata relazione che indichi gli obiettivi, gli studiosi coinvolti, il programma e la previsione di spesa, sono presentate alla Consulta da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonche' da amministrazioni dello Stato. 2. La costituzione e l'organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, l'ammissione al contributo finanziario e la misura dello stesso sono deliberate dalla Consulta. A tal fine la Consulta predispone annualmente l'elenco delle motivate proposte di istituzione di comitati per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo contributo. L'elenco e' emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, reso entro trenta giorni, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. 3. Sono organi del Comitato nazionale: a) il presidente; b) il segretario tesoriere. 4. Il contributo statale e' erogato con ordini di accreditamento al segretario tesoriere del Comitato nazionale che e' tenuto, ogni sei mesi e comunque entro tre mesi dal termine della celebrazione o della manifestazione, alla rendicontazione di tutte le spese sostenute alla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.