Art. 2.
             Riorganizzazione degli uffici del registro
 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, e' attribuita al dipartimento del
territorio  del  Ministero  delle  finanze,  la  gestione  degli atti
pubblici  e  delle  scritture private autenticate traslativi a titolo
oneroso  della  proprieta'  di beni immobili, degli atti traslativi o
costitutivi  di  altri  diritti  reali  sugli stessi beni compresa la
rinuncia  pura  e  semplice,  dei  trasferimenti coattivi, degli atti
pubblici  e delle scritture private autenticate che possono dar luogo
alle   formalita'  di  trascrizione,  iscrizione  o  annotazione  nei
pubblici registri immobiliari.
 2.  Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti formati
all'estero  e  depositati  nello  Stato ai sensi dell'art. 106, primo
comma,  numero  4,  della  legge 16 febbraio 1913, n. 89, concernente
l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
 3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2 non si applicano agli atti
societari  di cui all'articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata
al  testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n.  131,  agli  atti  giudiziari  di  cui all'articolo 8 della stessa
tariffa,  nonche'  agli  atti  di  cui al comma 1 aventi per oggetto,
oltre i beni immobili ivi indicati, anche beni mobili.
 
          Note all'art. 2:
            - Si riporta il testo dell'art. 106, comma 1, n. 4  della
          legge  16  febbraio  1913,  n.  89, recante ordinamento del
          notariato e degli archivi notarili:
            "Art. 106. -  Nell'archivio  notarile  distrettuale  sono
          depositati e conservati:
             1) - 3) (Omissis);
             4) gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e
          delle  scritture  private autenticate in Stato estero prima
          di farne uso nel territorio dello  Stato  italiano,  sempre
          che non siano gia' depositati presso un notaio esercente in
          Italia;  sono  esclusi  dall'obbligo  di  deposito gli atti
          previsti  dall'art.  14,   comma   2,   della   convenzione
          ratificata  ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per
          i quali e' previsto l'obbligo della trascrizione  tavolare,
          e  in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art.
          3, commi 13-ter, 13-quater  e  13-quinquies,  del  D.L.  27
          aprile  1990,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 giugno 1990,  n.  165,  riguardanti  l'obbligo  di
          indicare   il   reddito   fondiario  dell'immobile  oggetto
          dell'atto, intendendosi sostituito il giudice  tavolare  al
          pubblico  ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto
          all'ufficio distrettuale delle imposte dirette".
            - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  convenzione
          ratificata  con  legge  2  maggio  1997,  n.  342,  recante
          esecuzione della convenzione tra la Repubblica  italiana  e
          la   Repubblica   d'Austria,  aggiuntiva  alla  convenzione
          dell'Aja del 1 marzo 1954, concernente la procedura civile,
          firmata a Vienna il 30 giugno 1975:
            "Art. 14. -
             1)  Gli atti pubblici formati da uno dei due Stati da un
          tribunale, una autorita' amministrativa o un notaio, e  che
          siano  provvisti  del  sigillo di ufficio, hanno nell'altro
          Stato il medesimo valore, quanto  alla  loro  autenticita',
          degli  atti pubblici formati in tale Stato senza necessita'
          di alcuna legalizzazione o formalita' analoga.
             2) Analogamente, gli atti privati redatti in uno dei due
          Stati e la cui autenticita' sia attestata da un  tribunale,
          una  autorita' amministrativa o un notaio di tale Stato non
          hanno bisogno nell'altro Stato di alcuna  legalizzazione  o
          formalita' analoga".
            -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  13-ter, 13-quater,
          13-quinques dell'art. 3 del D.L. 27  aprile  1990,  n.  90,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
          n. 165:
            "13-ter. A partire dal 1 gennaio 1991 gli  atti  pubblici
          tra  vivi  e le scritture private formate o autenticate, di
          trasferimento della proprieta' di unita' immobiliari urbane
          o di costituzione o trasferimento di  diritti  reali  sulle
          stesse,  con  esclusione  di quelli relativi a parti comuni
          condominiali  di  immobili  urbani  e  relative   aree   di
          pertinenza,   nonche'   dei  diritti  di  garanzia,  devono
          contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o
          del suo rappresentante legale o volontario, resa  ai  sensi
          della legge 4 gennaio 1968, n.  15, dalla quale risulti che
          il  reddito  fondiario  dell'immobile  e'  stato dichiarato
          nell'ultima dichiarazione  dei  redditi  per  la  quale  il
          termine  di  presentazione  e' scaduto alla data dell'atto,
          ovvero l'indicazione del motivo per cui lo  stesso  non  e'
          stato  dichiarato;  in  questo  caso, il pubblico ufficiale
          dovra' trasmettere copia in carta libera dell'atto o  della
          scrittura  privata autenticata, entro sessanta giorni dalla
          registrazione,  all'ufficio  distrettuale   delle   imposte
          dirette  del  luogo  del domicilio fiscale dichiarato dalla
          parte. Tale trasmissione tiene luogo anche  della  denuncia
          di  cui  all'art.  331  del  codice di procedura penale. Le
          disposizioni del  presente  comma  non  si  applicano  agli
          immobili   strumentali  per  l'esercizio  dell'impresa  che
          risultano iscritti nell'inventario di cui  all'art.    2217
          del  codice  civile o nel registro dei beni ammortizzabili,
          ne' a quelli alla  cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'
          diretta l'attivita' dell'impresa;
            13-quater.  L'omissione della dichiarazione resa ai sensi
          della legge 4 gennaio  1968,  n.  15,  prevista  nel  comma
          13-ter, e' causa di nullita' dell'atto;
            13-quinquies.  I  conservatori  dei  registri immobiliari
          devono segnalare al competente ufficio  distrettuale  delle
          imposte  dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle
          relative formalita' richieste, i  provvedimenti  giudiziari
          aventi  i  medesimi  effetti  degli atti indicati nel comma
          13-ter,   nonche'   le   sentenze   dichiarative   relative
          all'accertamento   della  proprieta'  o  di  altri  diritti
          reali".
            - Si riporta il testo dell'art. 4 della tariffa, parte 1,
          allegata  al  testo  unico  n.  131/86 recante disposizioni
          concernenti l'imposta di registro:
                                   "Art. 4.
          1. Atti propri delle  societa'
          di qualunque tipo ed oggetto e
          degli   enti   diversi   dalle
          societa', compresi i consorzi,
          le assicurazioni  e  le  altre
          organizzazioni di persone o di
          beni, con o senza personalita'
          giuridica,  aventi per oggetto
          esclusivo     o     principale
          l'esercizio    di    attivita'
          commerciali o agricole:
          a) costituzione e aumento  del
          capitale o patrimonio:
             1)   con   conferimento  di
          proprieta' o diritto reale  di
          godimento  su  beni  immobili,
          salvo il successivo n. 2)
                                        le  stesse  aliquote  di  cui
                                        all'art. 1
             2)   con   conferimento  di
          proprieta' o diritto reale  di
          godimento     su    fabbricati
          destinati       specificamente
          all'esercizio   di   attivita'
          commerciali e non suscettibili
          di  altra  destinazione  senza
          radicale        trasformazione
          nonche' su aree  destinate  ad
          essere   utilizzate   per   la
          costruzione    dei    suddetti
          fabbricati    o    come   loro
          pertinenze,    sempreche'    i
          fabbricati    siano   ultimati
          entro    cinque    anni    dal
          conferimento  e  presentino le
          indicate caratteristiche
                                        4%
             3)  con   conferimento   di
          proprieta'  o diritto reale di
          godimento  su  aziende  o   su
          complessi aziendali relativi a
          singoli rami dell'impresa
                                        1%
             4)   con   conferimento  di
          proprieta' o di diritto  reale
          di godimento su autoveicoli
                                        le  stesse  aliquote  di  cui
                                        all'art. 7
             5)  con   conferimento   di
          denaro,  di  beni  mobili e di
          diritti  diversi   da   quelli
          indicati nei numeri precedenti
                                        1%
             6)  mediante conversione di
          obbligazioni   in   azioni   o
          passaggio    a   capitale   di
          riserve  diverse   da   quelle
          costituite  con  sopraprezzi o
          con  versamenti  dei  soci  in
          conto   capitale   o  a  fondo
          perduto e da  quelle  iscritte
          in  bilancio  a norma di leggi
          di rivalutazione monetaria
                                        1%
          b)   fusione   tra   societa',
          scissione     delle    stesse,
          conferimento di aziende  o  di
          complessi aziendali relativi a
          singoli    rami   dell'impresa
          fatto da una societa' ad altra
          societa'   esistente   o    da
          costituire;           analoghe
          operazioni poste in essere  da
          enti diversi dalle societa'
                                        L. 250.000
          c) altre modifiche statutarie,
          comprese  le  trasformazioni e
          le proroghe
                                        L. 250.000
          d)   assegnazione   ai   soci,
          associati o partecipanti:
             1)  se soggette all'imposta
          sul valore aggiunto  o  aventi
          per oggetto utili in denaro
                                        L. 250.000
             2) in ogni altro caso
                                        le  stesse  aliquote  di  cui
                                        alla lett. a)
          e)     regolarizzazione     di
          societa'  di  fatto, derivanti
          da  comunione  ereditaria   di
          azienda,    tra    eredi   che
          continuano in forma societaria
          l'esercizio dell'impresa
                                        1%
          f) operazioni di  societa'  ed
          enti  esteri di cui all'art. 4
          del testo unico
                                        1%
          g)  atti  propri  dei   gruppi
          europei di interesse economico
                                        1%
          Note:
            I)  Per  conferimenti  si intendono anche i versamenti in
          conto capitale o a fondo perduto fatti dai soci,  associati
          o  partecipanti; in tal caso l'imposta si applica in base a
          denuncia  di  quelli  fatti   in   ciascun   trimestre   da
          presentarsi  dalla  societa'  o  ente  entro  i primi venti
          giorni del mese successivo.  La  proprieta'  ed  i  diritti
          reali  su  immobili  o  beni mobili registrati si intendono
          conferiti  alla  data  dell'atto  che  comporta   il   loro
          trasferimento o la loro costituzione.
            II)  In  caso  di  riduzione del capitale per perdite non
          sono   soggetti    all'imposta,    fino    a    concorrenza
          dell'ammontare  della  riduzione,  i conferimenti in denaro
          relativi   all'aumento   di   capitale   contemporaneamente
          deliberato.
            III) Le imposte di cui alla lettera a) si applicano anche
          agli atti che importano assunzione di attivita' commerciale
          o agricola come oggetto esclusivo o principale.
            IV)  Gli  atti  di cui alle lettere a) e b) sono soggetti
          all'imposta nella misura fissa di L. 250.000 se la societa'
          destinataria del  conferimento  o  la  societa'  risultante
          dalla  fusione  o  incorporante  o la societa' beneficiaria
          della scissione ha la sede legale o  amministrativa  in  un
          altro Stato membro della Comunita' economica europea.
            V) L'aliquota di cui alla lettera c) si applica se l'atto
          di   regolarizzazione   e'   registrato   entro   un   anno
          dall'apertura della successione.  In  ogni  altro  caso  di
          regolarizzazione  di societa' di fatto, ancorche' derivanti
          da comunioni  ereditarie,  l'imposta  si  applica  a  norma
          dell'art. 22 del testo unico.
            VI) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da
          quelli  indicati  nel presente articolo si applica l'art. 9
          della tabella.
            VII) Per gli atti propri dei gruppi europei di  interesse
          economico,  contemplati alle lett. a), n. 4, c) e d), n. 1,
          si applicano le imposte ivi rispettivamente previste".