Art. 2. Riorganizzazione degli uffici del registro 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, e' attribuita al dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, la gestione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili, degli atti traslativi o costitutivi di altri diritti reali sugli stessi beni compresa la rinuncia pura e semplice, dei trasferimenti coattivi, degli atti pubblici e delle scritture private autenticate che possono dar luogo alle formalita' di trascrizione, iscrizione o annotazione nei pubblici registri immobiliari. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti formati all'estero e depositati nello Stato ai sensi dell'art. 106, primo comma, numero 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, concernente l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli atti societari di cui all'articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, agli atti giudiziari di cui all'articolo 8 della stessa tariffa, nonche' agli atti di cui al comma 1 aventi per oggetto, oltre i beni immobili ivi indicati, anche beni mobili.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 106, comma 1, n. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili: "Art. 106. - Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati: 1) - 3) (Omissis); 4) gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano gia' depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti dall'art. 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali e' previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette". - Si riporta il testo dell'art. 14 della convenzione ratificata con legge 2 maggio 1997, n. 342, recante esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975: "Art. 14. - 1) Gli atti pubblici formati da uno dei due Stati da un tribunale, una autorita' amministrativa o un notaio, e che siano provvisti del sigillo di ufficio, hanno nell'altro Stato il medesimo valore, quanto alla loro autenticita', degli atti pubblici formati in tale Stato senza necessita' di alcuna legalizzazione o formalita' analoga. 2) Analogamente, gli atti privati redatti in uno dei due Stati e la cui autenticita' sia attestata da un tribunale, una autorita' amministrativa o un notaio di tale Stato non hanno bisogno nell'altro Stato di alcuna legalizzazione o formalita' analoga". - Si riporta il testo dei commi 13-ter, 13-quater, 13-quinques dell'art. 3 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165: "13-ter. A partire dal 1 gennaio 1991 gli atti pubblici tra vivi e le scritture private formate o autenticate, di trasferimento della proprieta' di unita' immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e relative aree di pertinenza, nonche' dei diritti di garanzia, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile e' stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non e' stato dichiarato; in questo caso, il pubblico ufficiale dovra' trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. Tale trasmissione tiene luogo anche della denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa che risultano iscritti nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile o nel registro dei beni ammortizzabili, ne' a quelli alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 13-quater. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista nel comma 13-ter, e' causa di nullita' dell'atto; 13-quinquies. I conservatori dei registri immobiliari devono segnalare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalita' richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel comma 13-ter, nonche' le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprieta' o di altri diritti reali". - Si riporta il testo dell'art. 4 della tariffa, parte 1, allegata al testo unico n. 131/86 recante disposizioni concernenti l'imposta di registro: "Art. 4. 1. Atti propri delle societa' di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le assicurazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole: a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio: 1) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) le stesse aliquote di cui all'art. 1 2) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonche' su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreche' i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche 4% 3) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa 1% 4) con conferimento di proprieta' o di diritto reale di godimento su autoveicoli le stesse aliquote di cui all'art. 7 5) con conferimento di denaro, di beni mobili e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti 1% 6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria 1% b) fusione tra societa', scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una societa' ad altra societa' esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle societa' L. 250.000 c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe L. 250.000 d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti: 1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro L. 250.000 2) in ogni altro caso le stesse aliquote di cui alla lett. a) e) regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa 1% f) operazioni di societa' ed enti esteri di cui all'art. 4 del testo unico 1% g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico 1% Note: I) Per conferimenti si intendono anche i versamenti in conto capitale o a fondo perduto fatti dai soci, associati o partecipanti; in tal caso l'imposta si applica in base a denuncia di quelli fatti in ciascun trimestre da presentarsi dalla societa' o ente entro i primi venti giorni del mese successivo. La proprieta' ed i diritti reali su immobili o beni mobili registrati si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione. II) In caso di riduzione del capitale per perdite non sono soggetti all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato. III) Le imposte di cui alla lettera a) si applicano anche agli atti che importano assunzione di attivita' commerciale o agricola come oggetto esclusivo o principale. IV) Gli atti di cui alle lettere a) e b) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di L. 250.000 se la societa' destinataria del conferimento o la societa' risultante dalla fusione o incorporante o la societa' beneficiaria della scissione ha la sede legale o amministrativa in un altro Stato membro della Comunita' economica europea. V) L'aliquota di cui alla lettera c) si applica se l'atto di regolarizzazione e' registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di societa' di fatto, ancorche' derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'art. 22 del testo unico. VI) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'art. 9 della tabella. VII) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico, contemplati alle lett. a), n. 4, c) e d), n. 1, si applicano le imposte ivi rispettivamente previste".