Art. 2. 1. I soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, indicati nel presente decreto, provvedono a versare l'acconto dell'imposta entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi, nelle misure e nei limiti di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 2. In fase di prima attuazione del presente decreto il versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'art. 1, relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998 e' eseguito entro il giorno 15 del mese di aprile 1998.