Art. 2.
  1.  I  soggetti  passivi  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  indicati  nel  presente  decreto,  provvedono  a versare
l'acconto  dell'imposta  entro  il  giorno  15  del mese successivo a
quello  dell'erogazione  delle  retribuzioni  e  dei  compensi, nelle
misure  e  nei  limiti  di  cui  all'art.  16,  comma  2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2.  In  fase di prima attuazione del presente decreto il versamento
dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive di cui all'art. 1,
relativo  ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998 e' eseguito entro
il giorno 15 del mese di aprile 1998.