Art. 2.
                                Fonti
((  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  definiscono, secondo principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  le
linee  fondamentali  di  organizzazione degli uffici; individuano gli
uffici  di  maggiore  rilevanza  e  i  modi  di  conferimento   della
titolarita'   dei   medesimi;   determinano  le  dotazioni  organiche
complessive.  Esse  ispirano  la  loro  organizzazione  ai   seguenti
criteri:
  a)  funzionalita'  rispetto ai compiti e ai programmi di attivita',
nel  perseguimento  degli  obiettivi  di  efficienza,  efficacia   ed
economicita'.    A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
definizione  dei  programmi  operativi  e   dell'assegnazione   delle
risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
  b)   ampia   flessibilita',   garantendo   adeguati   margini  alle
determinazioni  operative  e  gestionali  da   assumersi   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 2;
  c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere
di  comunicazione  interna  ed  esterna, ed interconnessione mediante
sistemi informatici e statistici pubblici;
  d) garanzia  dell'imparzialita'  e  della  trasparenza  dell'azione
amministrativa,  anche attraverso l'istituzione di apposite strutture
per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un  unico  ufficio,
per  ciascun  procedimento,  della  responsabilita' complessiva dello
stesso;
  e) armonizzazione degli orari  di  servizio  e  di  apertura  degli
uffici   con   le   esigenze   dell'utenza  e  con  gli  orari  delle
amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. (a)
 2.  I  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,
del  libro  V  del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato  nell'impresa,  fatte  salve  le   diverse   disposizioni
contenute  nel  presente  decreto.  Eventuali  disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano  discipline  dei  rapporti  di
lavoro  la  cui  applicabilita'  sia  limitata  ai  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche, o a  categorie  di  essi,  possono  essere
derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte
derogata,  non  sono  ulteriormente  applicabili,  salvo che la legge
disponga espressamente in senso contrario. (a)
 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono  regolati
contrattualmente.  I  contratti  collettivi  sono stipulati secondo i
criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente  decreto;
i  contratti  individuali  devono  conformarsi  ai  principi  di  cui
all'articolo 49, comma 2.  L'attribuzione  di  trattamenti  economici
puo'  avvenire  esclusivamente  mediante contratti collettivi o, alle
condizioni previste, mediante contratti individuali. Le  disposizioni
di   legge,  regolamenti  o  atti  amministrativi  che  attribuiscono
incrementi  retributivi  non  previsti  da contratti cessano di avere
efficacia a far data dall'entrata  in  vigore  dal  relativo  rinnovo
contrattuale.  I  trattamenti  economici piu' favorevoli in godimento
sono riassorbiti  con  le  modalita'  e  nelle  misure  previste  dai
contratti    collettivi  e  i  risparmi  di  spesa  che ne conseguono
incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
 collettiva. (a) ))
 4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono  disciplinati  dai  rispettivi
ordinamenti:  i  magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il  personale  militare  e  delle
Forze  di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e
della carriera prefettizia, (( quest'ultima a partire dalla qualifica
di vice consigliere di prefettura, )) nonche' i dipendenti degli enti
che  svolgono   la   loro   attivita'   nelle   materie   contemplate
dall'articolo  1  del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 17 luglio 1947, n. 691 (b), e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281
(c), e 10 ottobre 1990, n. 287 (d) (e).
 5.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei   ricercatori
universitari  resta  disciplinato  dalle disposizioni rispettivamente
vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli  in  modo
organico  ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria
di cui all'articolo 33 della Costituzione (f) ed agli  articoli  6  e
seguenti  della  legge  9  maggio  1989, n. 168 (g), tenuto conto dei
principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421 (h).
  (a) Commi sostituiti dall'art. 2 del decreto legislativo  31  marzo
1998,  n.  80.  Si  riporta  il  testo  dei  commi  1,  2, 2-bis e 3,
sostituiti:
  "1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo disposizioni
di legge e di regolamento ovvero, sulla base delle medesime, mediante
atti di organizzazione.
  2. I  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,
del  libro  V  del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa,  salvi  i  limiti  stabiliti  dal  presente
decreto   per   il   perseguimento   degli   interessi  generali  cui
l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.
  2-bis. Nelle materie non soggette  a  riserva  di  legge  ai  sensi
dell'art.    2,  comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n.
421 eventuali norme di legge,  intervenute  dopo  la  stipula  di  un
contratto collettivo, cessano di avere efficacia, a meno che la legge
non  disponga  espressamente  in  senso contrario, dal momento in cui
entra in vigore il successivo contratto collettivo.
  3. I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma  2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati
secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente
decreto;  i  contratti  individuali devono conformarsi ai principi di
cui all'articolo 49, comma 2.".
  (b) Il decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  17
luglio   1947,   n.   691,   reca:   "Istituzione   di   un  comitato
interministeriale per il credito ed  il  risparmio".  Si  riporta  il
testo del relativo art. 1:
  "Art.  1.  - 1. E' istituito un ''Comitato interministeriale per il
credito ed il  risparmio'',  al  quale  spetta  l'alta  vigilanza  in
materia  di  tutela  del  risparmio,  in  materia  di esercizio della
funzione creditizia e in materia valutaria.
  Il Comitato  e'  composto  del  Ministro  per  il  tesoro,  che  lo
presiede,  e  dei Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e
foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero.
  Si applicano, quanto alle competenze, alle facolta' e alle funzioni
del Comitato interministeriale, le norme del regio  decreto-legge  12
marzo  1936,  n.  375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e
successive modificazioni".
  (c)  La  legge  4  giugno  1985,  n.   281,   reca:   "Disposizioni
sull'ordinamento  della  Commissione  nazionale  per le societa' e la
borsa; norme per l'identificazione dei soci delle societa' con azioni
quotate in borsa, delle societa' per  azioni  esercenti  il  credito;
norme di attuazione delle direttive CEE n. 72/279, 80/390 e 82/121 in
materia    di  mercato  dei  valori immobiliari e disposizioni per la
tutela del risparmio".
  (d) La legge 10 ottobre 1990, n. 287, reca: "Norme  per  la  tutela
della concorrenza e del mercato".
  (e)  Comma  cosi' modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80. Si riporta  il  testo  del  comma  4  prima  della
modifica:
  "4.  In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi
ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e  contabili,  gli
avvocati  e  procuratori  dello  Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica  e
della   carriera   prefettizia,   a   partire  rispettivamente  dalle
qualifiche di segretario  di  legazione  e  di  vice  consigliere  di
prefettura,  i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente
della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  e
quelli  agli  stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8
marzo 1985, n. 72, nonche' i dipendenti degli enti  che  svolgono  la
loro  attivita'  nelle  materie  contemplate  dall'art. 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.  691,
e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, 10 ottobre 1990, n. 287.".
  (f) Si riporta il testo dell'art. 33 della Costituzione:
  "Art.  33.  -  L'arte  e  la  scienza  sono  libere  e libero ne e'
l'insegnamento.
  La  Repubblica  detta  le  norme  generali  sulla   istruzione   ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
  Enti  e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato.
  La legge, nel fissare i diritti e gli  obblighi  delle  scuole  non
statali  che  chiedono  la  parita',  deve  assicurare  ad esse piena
liberta' e ai loro alunni un trattamento  scolastico  equipollente  a
quello degli alunni di scuole statali.
  E'  prescitto  un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e
gradi di scuole o per la conclusione di  essi  e  per  l'abilitazione
all'esercizio professionale.
  Le  istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il
diritto di darsi ordinamenti  autonomi  nei  limiti  stabiliti  dalle
leggi dello Stato".
  (g)  La  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  reca:  "Istituzione del
Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica    e
tecnologica".  Gli articoli 6 e seguenti concernono l'autonomia delle
universita' e degli enti di ricerca, l'organizzazione  del  Ministero
dell'universita'.
  (h)  La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per
la razionalizzazione e la revisione delle discipline  in  materia  di
sanita',   di   pubblico   impiego,   di   previdenza  e  di  finanza
territoriale".  Per il testo del relativo art. 2, comma 1, si veda la
nota (d) all'art.  1.