Art. 2.
            Rapporti internazionali e con l'Unione europea
  1.  Lo  Stato  assicura   la  rappresentanza  unitaria  nelle  sedi
internazionali e il coordinamento  dei rapporti con l'Unione europea.
Spettano allo Stato i  compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione
a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
europea  e  dagli accordi  internazionali.  Ogni  altra attivita'  di
esecuzione e'  esercitata dallo  Stato ovvero  dalle regioni  e dagli
enti  locali secondo  la ripartizione  delle attribuzioni  risultante
dalle  norme  vigenti  e  dalle  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo.