Art. 2. (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127) 1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti. 2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validita' superiore". 3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato."; al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: "E' comunque fatta salva" sono sostituite dalle seguenti: "Resta ferma". 4. All'articolo 2, il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta di identita' e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identita' e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonche' delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, puo' contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonche' le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati e' rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identita' potra' essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identita' e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identita' puo' essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'". 5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: "11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' abrogato. 11-ter. Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identita' deve essere indicata la data di scadenza"". 7. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni". 8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali". 9. All'articolo 3, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'". 10. All'articolo 3, il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59". 11. Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 12. All'articolo 6, comma 2, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonche' i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;". 13. All'articolo 6, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. 3-ter. In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3- bis, ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennita' di funzione localmente determinate, nell'ambito delle complessive disponibilita' di bilancio dei comuni medesimi. 3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennita' di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sara' rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione"". 14. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: "ottobre 1991." e' inserito il seguente periodo: "Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni". 15. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: ", i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni". 16. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi puo' essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale". 17. All'articolo 6, comma 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa disposizione si applica altresi' alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere". 18. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1- bis , sono aggiunte, in fine, le parole: ", nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilita' professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonche' dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera". 19. All'articolo 6, comma 17, le parole: "Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 1998". 20. All'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Nei pareri e' espresso un motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile". 21. All'articolo 9, comma 4, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116". 22. All'articolo 9, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso". 23. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5- ter , l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare". 24. All'articolo 12 sono abrogati i commi 3 e 4. 25. All'articolo 12, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis . I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a) , e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi". 26. All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "l'acquisto" sono inserite le seguenti: "e l'alienazione". 27. All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome" fino a: "in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia". 28. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3- bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di sospensione la conferenza puo', entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e' sciolta". 29. All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: "enti locali" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),". 30. All'articolo 17, dopo il comma 58, e' inserito il seguente: "58-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580"". 31. All'articolo 17, dopo il comma 78 e' inserito il seguente: "78-bis. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, puo' adeguare la dotazione organica stabilita ai sensi del comma 78 in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilita' di bilancio". 32. All'articolo 17, dopo il comma 79 e' inserito il seguente: "79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonche' le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali". 33. All'articolo 17, dopo il comma 133 e' inserito il seguente: "133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle citta' ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalita' perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonche' le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti".
Note all'art. 2: - Per il titolo della legge n. 127/1997, vedi nelle note all'art. 1. - Si riporta l'art. 2 della legge n. 127/1997, come modificata dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo): "Art. 2 (Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica). - 1. L'art. 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente: ''Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita e' resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata. 2. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita. In tale ultimo caso e' trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici. 3. I genitori, o uno di essi, hanno facolta' di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale e' resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, e' necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130. 4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'art. 41''. 2. L'art. 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente: ''Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica.''. 3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validita' superiore. 4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonche' dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validita' nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subi'to variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facolta' di verificare la veridicita' e la autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonche' i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati puo' avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici. 6. Dopo il comma 1 dell'art. 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e' inserito il seguente: ''1-bis. La certificazione redatta con le modalita' di cui al comma 1 puo' essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente''. 7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente. 8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a piu' soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purche' nei termini. 9. Nei documenti di riconoscimento non e' necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta di identita' e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identita' e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonche' delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, puo' contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonche' le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati e' rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identita' potra' essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identita' e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identita' puo' essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'. 11. E' abrogata la lettera f) dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto. 11-bis. Il terzo comma dell'art. 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' abrogato. 11-ter. Nell'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine il seguente comma: ''A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta di identita' deve essere indicata la data di scadenza''. 12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri: a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile; b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione; c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile; d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile; e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti; f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' non ostacoli la conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse. 13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili. 15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'art. 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonche' del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato art. 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale". - La legge n. 675/1996 reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". - Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' il seguente: "2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalita' di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 1185/1967 (Norme sui passaporti) era il seguente: "La validita' del passaporto di chi non ha ancora soddisfatto agli obblighi di leva non puo' superare il periodo di un anno". - Il testo dell'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto n. 773/1931, come integrato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3. - Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone di eta' superiore agli anni quindici aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora quando ne facciano richiesta, una carta di identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno. La carta di identita' ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. La carta di identita' e' titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunita' economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali. A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta di identita' deve essere indicata la data di scadenza". - Si riporta l'art. 3 della legge n. 127/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo): "Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi). - 1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validita', hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facolta' di verificare, nel corso del procedimento, la veridicita' dei dati contenuti nel documento di identita'. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale. 2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' sostituito dal seguente: ''I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta giorni, o nel piu' ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non e' emesso''. 3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, e' sostituito dal seguente: ''1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto''. 4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio. 5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo, nonche' ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali. 6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione. 7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 8. Alla lettera e) del primo comma dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali''. 9. All'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa''. 10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5. 11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge n. 59/1997, e' stato sopra riportato. - Si riporta l'art. 6 della legge n. 127/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo). "Art. 6 (Disposizioni in materia di personale). - 1. Il comma 1 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente: ''1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformita' con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione, e secondo principi di professionalita' e responsabilita'. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potesta' regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma.''. 2. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente: ''Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; f-bis) Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonche' i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.''. 3. Dopo il comma 3 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inseriti i seguenti: ''3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c) dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. 3-ter. In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3-bis, ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennita' di funzione localmente determinate nell'ambito delle complessive disponibilita' di bilancio dei comuni medesimi. 3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennita' di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sara' rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione.''. 4. Dopo il comma 5 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' inserito il seguente: ''5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unita'. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unita'. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, puo' essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni''. 5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione e' risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilita' del posto in organico. 6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilita' dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considemti ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Il comma 6 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente: ''6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalita' fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni o per responsabilita' particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi puo' prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi''. 8. Al comma 7 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purche' l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato dalla giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi puo' essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale''. 9. All'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: ''3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalita' concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 36. 3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo' prevedere particolari modalita' di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullita', essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato''. 10. Dopo l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' inserito il seguente: ''Art. 51-bis (Direttore generale). - 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonche' la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia. 2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non puo' eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia. 3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovra' provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati. 4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.''. 11. All'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 e' sostituito dal seguente: ''5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria.''. 12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalita' acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. La stessa disposizione si applica altresi' alle camere di commercio, industria. artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere. 13. Il comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dai seguenti: ''1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori. 1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilita' professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonche' dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera.''. 14. Il comma 11 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente: ''11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata e' approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruita'. Non sono, altresi', tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza''. 15. L'art. 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' sostituito dal seguente: ''Art. 16-bis (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilita' negli enti locali). - 1. Le procedure di mobilita' del personale degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di' appartenenza dell'ente interessato. 2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilita' d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale puo' avviare le procedure di assunzione''. 16. Le disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. 17. Entro il 30 settembre 1998 gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonche' i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente. 18. All'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 14, le parole: ''alla data del 30 novembre 1995'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla data del 30 novembre 1996''; le parole: ''indette entro il 31 dicembre 1993'' sono sostituite dalle seguenti: ''indette entro il 31 dicembre 1994''; le parole: ''entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 1997''; b) al comma 15, le parole: ''trentasei mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''ventiquattro mesi''; c) al comma 18, le parole: ''31 dicembre 1996'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 1997''. 19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza puo' essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilita'. 20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'art. 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole: ''vigente prima della data del 31 agosto 1993.''. 21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996". - Si riporta il testo dell'art. 51 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali), come modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo): "Art. 51 (Organizzazione degli uffici e del personale) - 1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformita' con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione, e secondo principi di professionalita' e responsabilita'. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potesta' regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma. 2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa e' attribuita ai dirigenti. 3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara di concorso; b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco; 3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c) dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. 3-ter. In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3-bis, ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennita' di funzione localmente determinate nell'ambito delle complessive disponibilita' di bilancio dei comuni medesimi. 3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici e servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennita' di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sara' rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione. 4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. 5. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da riscoprire. 5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unita'.Negli altri enti locali il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unita'. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, puo' essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. 6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalita' fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilita' particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi puo' prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. 7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purche' l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. 8. (Abrogato). 9. (Abrogato). 10. (Abrogato). 11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle comunita' montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge". - Si riporta l'art. 17, comma 68, della legge n. 127/1997: "68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facolta' prevista dal comma 1 dell'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato art. 51-bis della legge n. 142 del 1990 il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia". - Si riporta l'art. 9 della legge n. 127/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo): "Art. 9 (Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilita' degli enti locali). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'art. 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo: a) sistemi di verifica dell'attendibilita' delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori, b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento; c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario; d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio. 2. Sullo schema di decreto legislativo e' acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonche' della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto legislativo. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1. 3-bis. All'art. 105, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'art. 17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: ''Nei pareri e' espresso un motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile''. 4. L'art. 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal seguente: ''Art. 108 (Adeguamento dei regolamenti). - 1. I regolamenti di contabilita' di comuni e province sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile: a) artt. da 1 a 18; b) artt. 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1; c) artt. da 31 a 34; d) artt. 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39; e) artt. 43, 44, comma 1, 46 e 48; f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64; g) artt. da 67 a 99; h) artt. 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116. 2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi una differente disciplina''. 5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui all'art. 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, da parte di comuni e province e' facoltativa. 6. Sono abrogati l'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all'art. 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: ''all'art. 53, comma 1, ed''. All'art. 31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole: ''in sede di assestamento'' sono sostituite dalle parole: ''una tantum''. 7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilita' di comuni e province ai principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, e' fissato al 31 ottobre 1997. 7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto del medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso". - Si riporta il testo dell'art. 105 del decreto legislativo n. 77/1995 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) come modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo): "Art. 105 (Funzioni). - 1. L'organo dei revisione svolge le seguenti funzioni: a) attivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri e' espresso un motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'aplicazione dei parametri di deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione; c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilita'; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento; d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione; e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarita' di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita'; f) verifiche di cassa di cui all'art. 64. 2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e puo' partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Puo' altresi' partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi: a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle elibere adottate dagli organi degli enti locali; b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa. 3. L'organo di revisione e' dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti. 4. L'organo della revisione puo' incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilita', uno o piu' soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 100, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione. 5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. 6. Lo statuto dell'ente locale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori". - Gli articoli del decreto-legislativo n. 77/1995 introdotti nella lettera h) dell'art. 108 dalla legge qui pubblicata sono i seguenti: 100, 105 e 107; l'art. 105 e' stato sopra riportato. Si riportano di seguito gli artt. 100 e 107. "Art. 100 (Organo di revisione economico-finanziaria). - 1. I consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della Comunita' montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. 4. Gli enti locali comunicano al Ministero dell'interno ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina. Le modalita' della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Gli enti locali provvedono, nel medesimo termine, a comunicare i nominativi dei revisori ai propri tesorieri". "Art. 107 (Compenso dei revisori). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. 2. Il compenso di cui al comma l puo' essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'art. 105. 3. Il compenso di cui al comma l puo' essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento. 4. Quando la funzione dl revisione economico-finanziaria e' esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e' aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento. 5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma l spettante al revisore della comunita' montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano piu' popoloso facente parte della comunita' stessa ed al comune piu' popoloso facente parte dell'unione. 6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma l spettante ai revisori della citta' metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. 7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina". - Si riporta l'art. 11 della legge n. 127/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo): "Art. 11 (Soppressione della commissione di cui all'art. 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici), - 1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all'art. 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta e' soppressa. 2. All'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente: ''5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare''". - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 127/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo): "Art. 12 (Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprieta' pubblica). - 1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' inserito il seguente: ''2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unita' immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalita' di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli artt. 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni''. 2. l comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonche' alle norme sulla contabilita' generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicita' per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato. 3. (Abrogato). 4. (Abrogato). 5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine e' sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente. 6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo e' promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti. 6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a), e al comma 3 dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi". - Il testo dell'art. 1 della legge n. 352/1997 (Disposizioni sui beni culturali) e' il seguente: "Art. 1 (Testo unico delle norme in materia di beni culturali). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico. 2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi; b) alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare il riordino e la semplificazione ai procedimenti. 3. Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'art. 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Il testo unico potra' essere aggiornato, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema. 6. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, nonche' di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante affidamento di incarichi di studio; al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali". - Si riporta l'art. 13 della legge n. 127/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo): "Art. 13 (Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili). - 1. L'art. 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresi' abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto e l'alienazione di immobili o per accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge". - Si riporta l'art. 16 della legge 127/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo): "Art. 16 (Difensori civici delle regioni e delle province autonome). - 1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle provincie autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali. 2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1". - Per l'art. 17 della legge n. 127/1997 vedi il supplemento ordinario n. 138/L alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1997. Si riportano i commi 2 e 33 del citato art. 17 come modificati dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono evidenziate in corsivo): "2. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente: ''3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva''. In caso di sospensione la conferenza puo', entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e' sciolta". "33. Il controllo preventivo di legittimita' sugli atti degli enti locali, ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45".