Art. 2
                 (Diritti e doveri dello straniero)
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2
               legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

  1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello  Stato  sono  riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana  previsti  dalle  norme  di  diritto interno, dalle convenzioni
internazionali  in  vigore  e  dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti.
  2.  Lo  straniero  regolarmente  soggiornante  nel territorio dello
Stato  gode  dei  diritti  in  materia civile attribuiti al cittadino
italiano,  salvo  che  le  convenzioni  internazionali  in vigore per
l'Italia  e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi
in  cui  il  presente  testo  unico  o  le convenzioni internazionali
prevedano  la condizione di reciprocita', essa e' accertata secondo i
criteri e le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
  3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL
n.  143  del  24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n.
158,   garantisce   a   tutti  i  lavoratori  stranieri  regolarmente
soggiornanti  nel  suo  territorio  e  alle  loro famiglie parita' di
trattamento  e  piena  uguaglianza  di diritti rispetto ai lavoratori
italiani.
  4.  Lo  straniero  regolarmente  soggiornante  partecipa  alla vita
pubblica locale.
  5.  Allo  straniero  e'  riconosciuta parita' di trattamento con il
cittadino  relativamente  alla  tutela  giurisdizionale dei diritti e
degli   interessi   legittimi,   nei   rapporti   con   la   pubblica
amministrazione  e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge.
  6.  Ai  fini  della  comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti  l'ingresso,  il  soggiorno e l'espulsione, gli atti sono
tradotti,  anche  sinteticamente,  in  una  lingua  comprensibile  al
destinatario,  ovvero,  quando  cio'  non sia possibile, nelle lingue
francese,  inglese  o  spagnola,  con  preferenza per quella indicata
dall'interessato.
  7.  La  protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti  dalle  norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino
motivate   e  gravi  ragioni  attinenti  alla  amministrazione  della
giustizia  e  alla  tutela  dell'ordine  pubblico  e  della sicurezza
nazionale,  ogni  straniero presente in Italia ha diritto di prendere
contatto  con  le autorita' del Paese di cui e' cittadino e di essere
in   cio'   agevolato  da  ogni  pubblico  ufficiale  interessato  al
procedimento.   L'autorita'   giudiziaria,  l'autorita'  di  pubblica
sicurezza   e  ogni  altro  pubblico  ufficiale  hanno  l'obbligo  di
informare,  nei  modi  e  nei  termini  previsti  dal  regolamento di
attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina del
Paese  a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano
proceduto  ad  adottare  nei  confronti  di  costui  provvedimenti in
materia di liberta' personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato,  di  tutela  dei  minori di status personale ovvero in caso di
decesso  dello  straniero  o  di ricovero ospedaliero urgente e hanno
altresi' l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e
oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti
per  motivi  previsti  dalla  legge.  Non  si  fa luogo alla predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una
domanda  di  asilo,  di  stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo
status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
  8.  Gli  accordi  internazionali  stipulati per le finalita' di cui
all'articolo  11,  comma  4,  possono stabilire situazioni giuridiche
piu'  favorevoli  per  i cittadini degli Stati interessati a speciali
programmi  di  cooperazione  per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine.
  9. Lo straniero presente nel territorio italiano e' comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
 
          Nota all'art. 2:
            -  La  legge  10  aprile 1981, n. 158, reca: "Ratifica ed
          esecuzione  delle  convenzioni  numeri  92,   133   e   143
          dell'Organizzazione internazionale del lavoro".