Art. 2.
                            Norme generali
  1. I veicoli blindati possono,  nel caso di allestimento su veicolo
base gia'  carrozzato, derivare da  veicoli base classificati  in una
delle  categorie internazionali  riportate  all'art.  1 del  presente
decreto;  oppure,  in  caso  di  allestimenti  su  veicoli  base  non
carrozzati da  veicoli base, autotelaio, scudati,  classificati nelle
rispettive categorie di appartenenza; oppure essere di nuova o totale
costruzione. In  tutti i  casi, i  veicoli blindati,  ad allestimento
finale  eseguito,   debbono  essere  classificati   nelle  rispettive
categorie  previste  dall'art.  1  del presente  decreto  secondo  le
prescrizioni di cui all'art. 4.
  2.  La  categoria di  appartenenza  e  le relative  caratteristiche
tecniche,   dei  veicoli   blindati  possono   differire  da   quelle
dell'autoveicolo da  cui traggono  origine, purche'  rispondenti alle
norme,  in  vigore  alla  data  di  presentazione  delle  domande  di
approvazione  dei  veicoli stessi,  come  previsto  dal comma  4  del
presente articolo.
  3. Nel  caso in cui il  veicolo blindato derivi da  un veicolo gia'
omologato,  l'appartenenza alla  categoria prescritta  deve risultare
dalla  omologazione del  veicolo base,  opportunamente aggiornata  in
esito alle visite e prove per l'approvazione finale.
  4. Per quanto riguarda  l'applicazione delle direttive CEE parziali
recepite  nell'ordinamento nazionale  valgono,  nel  caso di  veicoli
della  categoria  M1,  le  deroghe  previste  dall'allegato  XI  alla
direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 che modifica la
direttiva   70/156/CEE,   concernente    il   riavvicinamento   delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli
e dei  loro rimorchi,  e nel  caso dei veicoli  diversi da  quelli di
categoria M1, le deroghe riportate in allegato I al presente decreto.
  5.  I veicoli  blindati  devono rispondere,  in  aggiunta a  quanto
prescritto  al  comma  4,   anche  alle  caratteristiche  costruttive
specifiche  di cui  agli allegati  II, III,  IV, V  e VI  al presente
decreto.
 
           Nota all'art. 2:
            -  La  suddetta  direttiva 92/53/CEE recepita con decreto
          ministeriale 8  maggio 1995,  pubblicato nel    supplemento
          ordinario      alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 78  del  27  giugno    1995  e'  una  revisione
          completa della direttiva  70/156/CEE recepita con legge del
          27  dicembre  1973,    n.  942,  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1974.
            Stabilisce   le  norme    generali    applicabili    alla
          omologazione    dei  veicoli  della  categoria  M1  oggi in
          armonizzazione obbligatoria.