Art. 2. Trasferimenti delle risorse 1. Il Ministero dell'ambiente, servizio affari generali e del personale, provvedera' a trasferire, ai soggetti pubblici titolari del finanziamento, le quote di finanziamento successive alla anticipazione del 20% dell'intero importo di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 2 ottobre 1990, n. 1150, a seguito di reali e comprovati stati di avanzamento degli interventi, sulla base di relazioni trimestrali, attestanti l'esatto e corretto svolgimento delle attivita' di esecuzione dei progetti, che saranno redatte ed approvate dagli stessi soggetti pubblici, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, e da questi trasmesse al Ministero dell'ambiente. 2. Il Ministero dell'ambiente - Servizio affari generali e del personale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione trimestrale di cui al comma precedente, provvedera' al trasferimento delle risorse finanziarie al soggetto pubblico titolare dell'intervento, in relazione alle spese gia' effettuate e documentate nella citata relazione.