Art. 2. 1. In caso di nuovi accordi, e' assegnata una possibilita' di pesca a ciascun armatore interessato. In caso di concorrenza di domande, e' formata una graduatoria con l'applicazione del criterio di cui al successivo comma. 2. Eventuali ulteriori possibilita' sono attribuite in virtu' della consistenza armatoriale di ciascuna impresa richiedente.