Art. 2.
  1. In caso di nuovi accordi, e' assegnata una possibilita' di pesca
a ciascun armatore interessato. In caso di concorrenza di domande, e'
formata una  graduatoria con  l'applicazione del  criterio di  cui al
successivo comma.
  2. Eventuali ulteriori possibilita' sono attribuite in virtu' della
consistenza armatoriale di ciascuna impresa richiedente.