Art. 2. 1. Il Ministro della sanita', ferme restando le compe tenze delle regioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' autorizzato ad individuare, con proprio decreto, d'in tesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalita' e le procedure di cui all'arti colo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, in ordine alle caratteristiche della carta di identita' e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico, le specifiche tecniche, le pro gettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la progettazione e l'adozione, in via sperimentale, della tessera sanitaria e' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di lire 81.000 milioni e di lire 50.000 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000. (( Tale fase di sperimentazione deve comunque concludersi entro il 30 giugno 2000. )) 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previ sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro grammazione economica, all'uopo parzialmente utiliz zando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro grammazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.