Art. 2. 1. Le regioni e le province autonome individuano e destinano unita' di personale, anche appartenenti agli enti locali e loro enti strumentali, per la realizzazione di moduli assistenziali logisticosanitari; si applicano i benefici previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e dall'art. 5 dell'ordinanza n. 2968 del 1 aprile 1999. 2. Le regioni e le province autonome provvedono alla liquidazione ed al pagamento degli oneri derivanti dall'applicazione del primo comma ed il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a rimborsare la spesa sostenuta. 3. Per l'approvvigionamento e l'acquisizione di beni, forniture e servizi necessari all'allestimento da parte delle regioni e delle province autonome, dei moduli assistenziali logisticosanitari si applicano le disposizioni dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2968 del 1 aprile 1999.