Art. 2.
Modifiche  all'articolo   294  del   codice  di   procedura  penale
   concernente    l'interrogatorio   della    persona   sottoposta  a
   misura cautelare personale.
  1.  L'articolo  294  del  codice   di  procedura  penale  e'  cosi'
modificato:
  a) nel comma  1, le parole: "Nel corso  delle indagini preliminari,
il giudice" sono sostituite  dalle seguenti: "Fino alla dichiarazione
di apertura del  dibattimento, il giudice (( che ha  deciso in ordine
all'applicazione della misura cautelare )) ";
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  " 4-bis. (( Quando la misura cautelare e stata disposta dalla corte
di  assise   o  dal  tribunale,  ))   all'interrogatorio  procede  il
presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.";
  c) nel comma 5, dopo le parole: " (( altro tribunale, il giudice ))
" sono  inserite le seguenti:  "o il  presidente, nel caso  di organo
collegiale,".