Art. 2.
  Tutte  le  operazioni  e  gli atti  necessari  all'ammissione  alle
prestazioni  idrotermali,  da erogarsi  secondo  le  condizioni e  le
modalita' vigenti  presso l'INPS e l'INAIL,  rimangono demandate agli
Istituti stessi  che li  effettuano tramite le  rispettive dipendenze
periferiche  le  quali,  prima   dell'avvio  dei  curandi  presso  la
localita'   termale    di   destinazione,   devono    darne   formale
comunicazione, contenente  una sintesi diagnostica dei  singoli casi,
all'azienda  unita' sanitaria  locale  di iscrizione  dei curandi  ed
all'azienda  sanitaria  locale  competente  alla  liquidazione  delle
fatture ai sensi del successivo art. 3.
  Relativamente agli assicurati INAIL,  la sintesi diagnostica di cui
al precedente  comma deve essere  integrata, nei casi  di concessione
delle  prestazioni idrotermali  fuori  dei congedi  ordinari e  delle
ferie  annuali, dalla  motivata prescrizione  prevista dall'art.  16,
comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e disciplina dall'art.
2 del decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1992.