Art. 2.
  1. E' consentito fino al 30 giugno 1999 lo smaltimento delle scorte
in corso di  produzione, inclusi i materiali  di confezionamento, dei
prodotti di cui  all'art. 1 gia' predisposti alla data  di entrata in
vigore del presente decreto.
  2. E' consentita  fino al 31 marzo 2000 la  vendita dei prodotti di
cui all'art. 1 per lo smaltimento delle  scorte di cui a comma 1 e di
quelle giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Il presente  decreto entra  in vigore quindici  giorni dopo  la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 4 giugno 1999
                                                   Il Ministro: Bindi