Art. 2. 1. E' consentito fino al 30 giugno 1999 lo smaltimento delle scorte in corso di produzione, inclusi i materiali di confezionamento, dei prodotti di cui all'art. 1 gia' predisposti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. E' consentita fino al 31 marzo 2000 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1 per lo smaltimento delle scorte di cui a comma 1 e di quelle giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 giugno 1999 Il Ministro: Bindi