Art. 2.
  L'importo minimo sottoscrivibile dei  certificati di credito di cui
al  presente decreto  e' di  mille euro  nominali; le  sottoscrizioni
potranno quindi avvenire per tale  importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
citato nelle premesse, gli  importi sottoscritti dei certificati sono
rappresentati da iscrizioni contabili  a favore degli aventi diritto;
tali   iscrizioni  contabili   continuano  a   godere  dello   stesso
trattamento fiscale, comprese le agevolazioni  e le esenzioni, che la
vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
  Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta
verra'  riconosciuto mediante  accreditamento nel  relativo conto  di
deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.
  A fronte  delle assegnazioni, gli intermediari  autorizzati, di cui
all'art.  30  del  citato  decreto   legislativo  n.  213  del  1998,
accrediteranno i relativi importi  nei conti di deposito intrattenuti
con i sottoscrittori.