Art. 2.
                 Eventi generatori di sinistro (EGS)
  2.1 Gli  eventi generatori  di sinistro  (EGS) che  concorrono alla
delimitazione causale dei rischi di cui all'art. 1 sono:
  a) insolvenza di diritto o di  fatto del debitore privato e, se del
caso, del suo garante;
  b)  inadempimento  del  debitore  e,   se  del  caso,  del  garante
intendendosi  con  tale locuzione  non  solo  il mancato  adempimento
dell'obbligazione  del debitore/garante  di pagare  il creditore,  ma
anche  il  mancato  adempimento  di tutte  le  restanti  obbligazioni
connesse  allo  svolgimento  dell'operazione assicurata,  siano  esse
pecuniarie o  meno, compreso il  caso di mancato rispetto  di impegni
contrattuali di  enti pubblici  o privati che  costituiscano garanzie
collaterali di finanziamenti strutturati;
  c) risoluzione o rifiuto  arbitrari intendendosi con tale locuzione
la  decisione   dell'acquirente  in  un'operazione  sia   di  credito
fornitore, sia  di credito  acquirente, di  sospendere o  revocare il
contratto commerciale  o di rifiutare l'accettazione  delle merci e/o
dei   servizi,   senzaaverne   la  facolta'   giuridica   nell'ambito
dell'ordinamento  normativo  vigente  al momento  della  stipula  del
contratto stesso;
  d) decisione  di un  Paese estero  intendendosi con  tale locuzione
ogni atto, comportamento o decisione  del governo di un Paese diverso
dal Paese dell'assicuratore, compresi  atti comportamenti o decisioni
di enti pubblici equiparati ad interventi del governo, che:
  (i) ostacolino l'esecuzione della convenzione di credito acquirente
o del contratto commerciale oppure
  (ii)  conducano   alla  nazionalizzazione,   espropriazione,  senza
adeguato  indennizzo,  confisca,  sequestro da  parte  dell'autorita'
straniera,  all'assunzione  di  altri comportamenti  o  provvedimenti
lesivi posti  in essere dalla  stessa autorita' a  danno dell'impresa
italiana   o  dell'impresa   costituita,   posseduta  o   partecipata
all'estero oppure
  (iii) incidano  sugli investimenti  all'estero modificando  in modo
unilaterale   accordi  generali   o  particolari   di  protezione   o
realizzazione di detti investimenti oppure
  (iv) modifichino gli impegni contrattuali sottoscritti da autorita'
governative nel contesto di finanziamenti strutturati oppure
  (v)  determinino  cambiamenti  del  quadro  normativo/regolamentare
nell'ambito  del   quale  era  stato  specificamente   progettato  il
finanziamento strutturato;
  e) moratoria generale disposta dal  governo del Paese del debitore;
da quello  di un  eventuale Paese  terzo per  il cui  tramite dovesse
essere effettuato il  pagamento a norma della  convenzione di credito
acquirente o del  contratto commerciale oppure dal  governo del Paese
nel quale  e' stato effettuato  l'investimento all'estero o  e' stata
costituita la societa' o impresa all'estero;
  f)  mancato trasferimento  valutario causato  da eventi  politici o
problemi   economici  sopraggiunti   fuori  dall'Italia,   oppure  da
disposizioni  legislative o  amministrative  adottate all'estero  che
impediscano o ritardino il trasferimento delle somme versate a titolo
della convenzione di credito  acquirente, del contratto commerciale o
ad   altro   titolo   discendente   dall'esecuzione   dell'operazione
assicurata;
  g) disposizioni legali adottate nel  Paese del debitore o nel Paese
nel  quale   e'  stato   effettuato  l'investimento   all'estero  che
conferiscano  efficacia  liberatoria  ai  versamenti  effettuati  dai
debitori del Paese stesso anche  se tali versamenti, convertiti nella
valuta  del  contratto  commerciale,  della  convenzione  di  credito
acquirente   o   delle   obbligazioni   derivanti   dall'investimento
all'estero,  non raggiungono  piu',  a causa  delle fluttuazioni  dei
tassi di cambio, l'importo del debito al momento del trasferimento;
  h)  nel  caso di  credito  fornitore,  o di  contratto  commerciale
sottostante  un  credito  acquirente,   decisioni  dell'Italia  o  di
organismi  internazionali   (Unione  europea,   Organizzazione  delle
nazioni unite etc.), concernenti gli scambi commerciali tra uno Stato
membro  e Paesi  terzi -  ad esempio,  un divieto  di esportazione  -
sempre  che il  Governo italiano  non si  faccia carico  dei relativi
effetti;
  i)  circostanze   di  forza  maggiore  che   si  verifichino  fuori
dall'Italia,  quali  guerra,  guerra civile,  rivoluzione,  sommossa,
tumulti   civili,  terrorismo,   sabotaggio,  ciclone,   inondazione,
terremoto, eruzione vulcanica, maremoto o incidente nucleare, purche'
i relativi effetti non siano altrimenti assicurati.