Art. 2.
  1. I centri di assistenza fiscale presentano, entro quindici giorni
dalla  scadenza  del termine  stabilito  per  l'invio telematico,  al
Ministero  delle finanze  -  Dipartimento delle  entrate -  Direzione
centrale per i servizi generali,  il personale e l'organizzazione, la
fattura indicata al comma 2 dell'art. 1.
  2. Il centro  informativo del Dipartimento delle  entrate dopo aver
elaborato  i file  contenenti  le dichiarazioni  dei redditi  modello
730/99  degli   assistiti  e  le  scelte   effettuate  dagli  stessi,
predispone  un'attestazione, per  ogni  singolo  centro, relativa  al
numero delle dichiarazioni  per le quali e'  riconosciuto il compenso
di cui all'art. l, comma l.
  3. La  Direzione centrale  per i servizi  generali, il  personale e
l'organizzazione,  dopo la  ricezione  delle attestazioni  di cui  al
comma 2, emette  i relativi ordinativi diretti di  pagamento a carico
dei fondi  iscritti nell'unita' previsionale di  base 4.1.2.4 "Centri
di  assistenza fiscale"  - cap.  3479,  di pertinenza  del Centro  di
responsabilita'  entrate, dello  stato  di  previsione del  Ministero
delle   finanze,   per   l'esercizio   finanziario   l999   e   sulle
corrispondenti  unita'   previsionali  di   base  per   gli  esercizi
successivi, da estinguersi mediante  accreditamento in conto corrente
bancario le cui  coordinate dovranno essere comunicate  dai centri di
assistenza  fiscale alla  predetta Direzione  centrale per  i servizi
generali, il personale e l'organizzazione.
  4.  Ove,  a  seguito   dell'effettuazione  dell'incrocio  dei  dati
relativi     alle    dichiarazioni     modello    730/99     ricevuti
dall'Amministrazione  finanziaria per  via  telematica  da parte  dei
centri   di  assistenza   fiscale,   con   quelli  risultanti   dalle
dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta   che  hanno  effettuato  le
conseguenti  operazioni  di  conguaglio  e  con  quelli  relativi  ai
versamenti forniti  dai soggetti  incaricati della  riscossione delle
imposte, dovessero  risultare dichiarazioni elaborate dai  centri per
le  quali non  spetta il  compenso di  cui all'art.  1, il  centro di
assistenza fiscale che  ha percepito il relativo  compenso e' tenuto,
dietro  richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria,  a  versare  al
capitolo 2319 dell'entrata del  bilancio statale l'importo riscosso e
non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.