Art. 2. Attivita' dell'Osservatorio 1. L'Osservatorio svolge le attivita' previste dall'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 18 febbraio 1999, n. 45. 2. In particolare, l'Osservatorio: a) cura la raccolta, la elaborazione e l'interpretazione di dati e informazioni statisticoepidemiologici e di documentazione sul consumo, l'abuso, lo spaccio e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope; b) costituisce supporto tecnicoscientifico per: 1) la elaborazione delle politiche di contrasto al consumo, all'abuso, allo spaccio e al traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope; 2) il soddisfacimento delle esigenze informative e di documentazione delle amministrazioni pubbliche centrali, territoriali e locali e delle organizzazioni del privato sociale operanti nel campo della prevenzione, dei trattamenti e del recupero degli stati di uso e abuso di droghe; c) cura i rapporti con le istituzioni europee ed extraeuropee che operano nel settore, al fine di un sistematico interscambio di informazioni e documentazione. 3. Per particolari esigenze che non possono essere soddisfatte direttamente, l'Osservatorio puo' stipulare convenzioni con qualificati organismi pubblici o privati. 4. La raccolta e la diffusione dei dati e delle informazioni da parte dell'Osservatorio sono disciplinati dall'art. 1, commi 9, 10 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.