Art. 2. 1. Al personale di cui all'articolo 1 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio o nelle acque territoriali della ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione, per tutta la durata del periodo, nella misura intera per il personale di cui al medesimo articolo 1, comma 1, e ridotta all'ottanta per cento per il personale di cui all'articolo 1, comma 2. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301. 2. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dal comma 1 continua ad essere attribuito al personale militare impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita'. 3. Al personale di cui all'articolo l, in caso di decesso per causa di servizio connessa all'espletamento della missione nel Kosovo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita', per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. 4. Ai fini del rilascio del passaporto di servizio al personale militare non si applicano le norme di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185. 5. Il personale di cui all'articolo 1, comma 2, e' autorizzato a pernottare presso strutture alberghiere da reperire con oneri a carico dell'Amministrazione. 6. Al personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace. Foro competente e' il tribunale militare di Roma.