Art. 2
                  Attivita' e finalita' del C.N.R.

  1. Il C.N.R.:
a) svolge e promuove attivita' di ricerca con obiettivi di eccellenza
   e  di  rilevanza  strategica in ambito nazionale e internazionale,
   nel  quadro  della  cooperazione  e  integrazione  europea e della
   collaborazione  con  la  ricerca universitaria e di altri soggetti
   pubblici  e  privati,  assicurando  la  diffusione  dei  risultati
   all'interno del Paese;
b) nell'ambito  del  piano  di  cui all'articolo 6 e nel quadro della
   collaborazione  con  le  universita'  ed altri soggetti pubblici e
   privati   progetta,   dirige  e  coordina  programmi  nazionali  e
   internazionali di ricerca, nonche' sostiene attivita' scientifiche
   e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale;
c) cura   la   valorizzazione,   lo   sviluppo  precompetitivo  e  il
   trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dalla
   propria rete scientifica e dai soggetti di cui all'articolo 3;
d) cura  la collaborazione nel campo scientifico, tecnologico e della
   normativa  tecnica  con  enti  e  istituzioni di altri Paesi o con
   organismi  sovranazionali  relativamente agli accordi di carattere
   non governativo e fornisce, su richiesta di autorita' governative,
   competenze   specifiche   per   la   partecipazione  nazionale  ad
   organizzazioni   o   a   programmi  scientifici  internazionali  a
   carattere intergovernativo;
e) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse
   di  studio  e  di  ricerca,  attivita'  di  formazione  nei  corsi
   universitari  di dottorato di ricerca, in attuazione dell'articolo
   4,  comma  4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, attivita' di alta
   formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e
   ricorrente.   Puo'   altresi'  svolgere  attivita'  di  formazione
   superiore non universitaria;
f) svolge attivita' di vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni
   di organismo di normalizzazione, di cui alla legge 21 giugno 1986,
   n. 317, attivita' di diffusione di specifiche tecniche nell'ambito
   dei  compiti  istituzionali,  nonche' attivita' di certificazione,
   prova  e  accreditamento per le pubbliche amministrazioni, su loro
   richiesta;
g) fornisce    supporto   tecnicoscientifico   alle   amministrazioni
   pubbliche su loro richiesta;
h) nell'ambito    del    perseguimento    delle   proprie   attivita'
   istituzionali  puo'  fornire  servizi a terzi in regime di diritto
   privato.
 
                                Note all'art. 2:
            -  L'art. 4, comma  4, della legge 3 luglio 1998,  n. 210
          (Norme per il    reclutamento  dei    ricercatori    e  dei
          professori universitari  di ruolo), cosi' recita:
            "4.     Le  universita'    possono  attivare    corsi  di
          dottorato mediante  convenzione  con  soggetti  pubblici  e
          privati in possesso di requisiti di  elevata qualificazione
          culturale  e    scientifica  e   di personale, strutture ed
          attrezzature idonei".
            -   La   legge   21   giugno   1986,  n.    317,    reca:
          "Attuazione   della direttiva n.  83/189/CEE relativa  alla
          procedura  d'informazione nel settore delle norme  e  delle
          regolamentazioni".