Art. 2 Attivita' e finalita' del C.N.R. 1. Il C.N.R.: a) svolge e promuove attivita' di ricerca con obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica in ambito nazionale e internazionale, nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione con la ricerca universitaria e di altri soggetti pubblici e privati, assicurando la diffusione dei risultati all'interno del Paese; b) nell'ambito del piano di cui all'articolo 6 e nel quadro della collaborazione con le universita' ed altri soggetti pubblici e privati progetta, dirige e coordina programmi nazionali e internazionali di ricerca, nonche' sostiene attivita' scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale; c) cura la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dalla propria rete scientifica e dai soggetti di cui all'articolo 3; d) cura la collaborazione nel campo scientifico, tecnologico e della normativa tecnica con enti e istituzioni di altri Paesi o con organismi sovranazionali relativamente agli accordi di carattere non governativo e fornisce, su richiesta di autorita' governative, competenze specifiche per la partecipazione nazionale ad organizzazioni o a programmi scientifici internazionali a carattere intergovernativo; e) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attivita' di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, attivita' di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente. Puo' altresi' svolgere attivita' di formazione superiore non universitaria; f) svolge attivita' di vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione, di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, attivita' di diffusione di specifiche tecniche nell'ambito dei compiti istituzionali, nonche' attivita' di certificazione, prova e accreditamento per le pubbliche amministrazioni, su loro richiesta; g) fornisce supporto tecnicoscientifico alle amministrazioni pubbliche su loro richiesta; h) nell'ambito del perseguimento delle proprie attivita' istituzionali puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.
Note all'art. 2: - L'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo), cosi' recita: "4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei". - La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni".