Art. 2.
                             Definizioni
  1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di
cui ai seguenti commi.
  2.  Autoproduttore  e'  la  persona  fisica o giuridica che produce
energia  elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo
per  uso  proprio  ovvero  per  uso delle societa' controllate, della
societa'  controllante  e  delle  societa' controllate dalla medesima
controllante,  nonche' per uso dei soci delle societa' cooperative di
produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo
4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti
ai  consorzi  o  societa'  consortili costituiti per la produzioie di
energia  elettrica  da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di
fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  3.  Clienti  sono  le  imprese  o  societa'  di  distribuzione, gli
acquirenti grossisti e gli acquirenti finali di energia elettrica.
  4.  Cliente  finale  e'  la persona fisica o giuridica che acquista
energia elettrica esclusivamente per uso proprio.
  5.  Cliente grossista e' la persona fisica o giuridica che acquista
e  vende  energia elettrica senza esercitare attivita' di produzione,
trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione europea.
  6.  Cliente  idoneo  e'  la  persona  fisica  o giuridica che ha la
capacita',  per  effetto del presente decreto, di stipulare contratti
di  fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia
in Italia che all'estero.
  7. Cliente vincolato e' il cliente finale che, non rientrando nella
categoria dei clienti idonei, e' legittimato a stipulare contratti di
fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio
nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza.
  8.  Cogenerazione e' la produzione combinata di energia elettrica e
calore   alle   condizioni   definite  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas, che garantiscano un significativo risparmio di
energia rispetto alle produzioni separate.
  9.  Contratto  bilaterale  e'  il contratto di fornitura di servizi
elettrici tra due operatori del mercato.
  10. Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad impartire disposizioni
per  l'utilizzazione  e  l'esercizio  coordinati  degli  impianti  di
produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.
  11.  Dispacciamento  di  merito  economico e' l'attivita' di cui al
comma   10,   attuata  secondo  ordini  di  merito  economico,  salvo
impedimenti o vincoli di rete.
  12.  Dispacciamento  passante  e'  l'attivita'  di cui al comma 10,
condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.
  13.   Dispositivo  di  interconnessione  e'  l'apparecchiatura  per
collegare le reti elettriche.
  14.  Distribuzione  e'  il trasporto e la trasformazione di energia
elettrica  su  reti  di distribuzione a media e bassa tensione per le
consegne ai clienti finali.
  15.  Fonti  energetiche  rinnovabili  sono  il  sole,  il vento, le
risorse  idriche,  le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e
la  trasformazione  in  energia elettrica dei prodotti vegetali o dei
rifiuti organici e inorganici.
  16. Linea diretta e' la linea elettrica di trasporto che collega un
centro  di  produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal
sistema di trasmissione e distribuzione.
  17.  Piccola  rete  isolata e' ogni rete con un consumo inferiore a
2.500   GWh   nel  1996,  ove  meno  del  5  per  cento  e'  ottenuto
dall'interconnessione con altre reti.
  18. Produttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia
elettrica indipendentemente dalla proprieta' dell'impianto.
  19.  Produzione  e'  la  generazione di energia elettrica, comunque
prodotta.
  20.  Rete  di trasmissione nazionale e' il complesso delle stazioni
di  trasformazione  e  delle linee elettriche di trasmissione ad alta
tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente.
  21.  Rete  interconnessa  e' un complesso di reti di trasmissione e
distribuzione     collegate     mediante    piu'    dispositivi    di
interconnessione.
  22.  Servizi  ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di
una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente,
i  servizi  di  regolazione  di frequenza, riserva, potenza reattiva,
regolazione della tensione e riavviamento della rete.
  23.  Sistema  elettrico  nazionale:  il complesso degli impianti di
produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione nonche' dei
servizi   ausiliari   e   dei   dispositivi   di  interconnessione  e
dispacciamento ubicati nel territorio nazionale.
  24.  Trasmissione  e'  l'attivita'  di  trasporto  e trasformazione
dell'energia  elettrica  sulla rete interconnessa ad alta tensione ai
fini  della  consegna  ai  clienti,  ai distributori e ai destinatari
dell'energia autoprodotta ai sensi del comma 2.
  25.  Utente  della  rete  e'  la  persona  fisica  o  giuridica che
rifornisce   o   e'   rifornita   da   una  rete  di  trasmissione  o
distribuzione.
 
           Nota all'art. 2:
            -    L'art. 4,   numero   8),   della legge   6  dicembre
          1962, n.  1643 (Istituzione   dell'Ente    nazionale    per
          la  energia   elettrica  e trasferimento   ad  esso   delle
          imprese      esercenti   le    industrie elettriche), cosi'
          recita:
            "Art.  4.    -  Le  norme  di     cui  all'art.   2   sui
          trasferimenti   disposti   dal  quarto  comma  dell'art.  1
          dovranno  attenersi  ai   seguenti   principi   e   criteri
          direttivi:
             1) - 7) (Omissis);
            8)  non    sono  soggette  a    trasferimento all'Ente le
          imprese    che  non  abbiano  prodotto  oppure  prodotto  e
          distribuito  mediamente  nel  biennio 1959-60   piu' di  15
          milioni  di chilowattore  per anno.   Le  medesime  imprese
          saranno   soggette   a   trasferimento  all'Ente  nazionale
          allorche'   l'energia   prodotta,   oppure    prodotta    e
          distribuita,  avra'  per due anni consecutivi superato i 15
          milioni di chilowattore per anno;
            Tale    limite e'   elevato a  20 milioni  di kWh  per le
          imprese che operano nelle piccole isole.
            Per le altre  imprese l'elevazione del limite fino a   40
          milioni  di  kWh  annui    e' consentita   quando l'energia
          elettrica eccedente  i 15 milioni   di  kWh   proviene   da
          fonte   diversa  da    idrocarburi.   L'autorizzazione   e'
          concessa  dal   Ministro  per  l'industria,  il commercio e
          l'artigianato  entro    tre mesi dalla  presentazione della
          domanda,   a   condizione   che   le imprese    produttrici
          presentino    al Ministero dell'industria,  il commercio  e
          l'artigianato un  piano di trasformazione  degli   impianti
          la     cui   realizzazione   non  potra' comunque protrarsi
          oltre due anni dalla approvazione dello stesso.
            Resta  fermo che,   ad   accezione delle   imprese    che
          operano   nelle piccole  isole,  l'integrazione  tariffaria
          alle  imprese  elettriche minori puo'  essere  riconosciuta
          proquota  sulla  base  dei provvedimenti vigenti in materia
          entro e non oltre i 15 milioni di kWh annui".