Art. 2. Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi. 2. Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla medesima controllante, nonche' per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti per la produzioie di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Clienti sono le imprese o societa' di distribuzione, gli acquirenti grossisti e gli acquirenti finali di energia elettrica. 4. Cliente finale e' la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio. 5. Cliente grossista e' la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attivita' di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione europea. 6. Cliente idoneo e' la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero. 7. Cliente vincolato e' il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, e' legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza. 8. Cogenerazione e' la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate. 9. Contratto bilaterale e' il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato. 10. Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari. 11. Dispacciamento di merito economico e' l'attivita' di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete. 12. Dispacciamento passante e' l'attivita' di cui al comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete. 13. Dispositivo di interconnessione e' l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche. 14. Distribuzione e' il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali. 15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici. 16. Linea diretta e' la linea elettrica di trasporto che collega un centro di produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e distribuzione. 17. Piccola rete isolata e' ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento e' ottenuto dall'interconnessione con altre reti. 18. Produttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprieta' dell'impianto. 19. Produzione e' la generazione di energia elettrica, comunque prodotta. 20. Rete di trasmissione nazionale e' il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente. 21. Rete interconnessa e' un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante piu' dispositivi di interconnessione. 22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete. 23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione nonche' dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale. 24. Trasmissione e' l'attivita' di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi del comma 2. 25. Utente della rete e' la persona fisica o giuridica che rifornisce o e' rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.
Nota all'art. 2: - L'art. 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), cosi' recita: "Art. 4. - Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: 1) - 7) (Omissis); 8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 piu' di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorche' l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avra' per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno; Tale limite e' elevato a 20 milioni di kWh per le imprese che operano nelle piccole isole. Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di kWh annui e' consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di kWh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione e' concessa dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, il commercio e l'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potra' comunque protrarsi oltre due anni dalla approvazione dello stesso. Resta fermo che, ad accezione delle imprese che operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori puo' essere riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di kWh annui".