Art. 2. Le caratteristiche, i requisiti e gli standard dei sistemi di ausilio alla navigazione, di cui al precedente articolo, saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle indicazioni tecniche dell'Istituto idrografico della Marina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 luglio 1999 Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 222