Art. 2.
  Le  caratteristiche, i  requisiti  e gli  standard  dei sistemi  di
ausilio  alla navigazione,  di  cui al  precedente articolo,  saranno
stabiliti con  apposito decreto  del Ministro  dei trasporti  e della
navigazione,  sulla  base  delle indicazioni  tecniche  dell'Istituto
idrografico della Marina.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 2 luglio 1999
                                                    Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
  Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 222