Art. 2. S t a t u t o 1. La fondazione e' dotata di uno statuto, che ne garantisce l'autonomia degli organi ed inoltre, in conformita' alle disposizioni del presente decreto: a) disciplina l'organizzazione in settori omogenei di attivita', in conformita' alle finalita' di cui all'articolo 3; b) definisce i criteri per la nomina, da parte del consiglio di amministrazione, dei curatori dei settori omogenei di cui alla lettera a), il cui rapporto di lavoro, nei casi in cui essi non siano dipendenti della fondazione, e' disciplinato con contratto di diritto privato avente durata non superiore a quella dell'organo che li ha nominati; c) prevede la destinazione totale degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili od altre utilita' patrimoniali durante la vita della fondazione, nonche' i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attivita' similari e a fini di pubblica utilita', in sede di liquidazione; d) prevede la ulteriore partecipazione di soggetti pubblici o privati; e) disciplina i compiti del direttore generale, scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nei settori di attivita' della fondazione e nella gestione di enti consimili, ed il cui rapporto, di durata pari a quella del consiglio di amministrazione che lo ha designato, e' regolato da contratto di lavoro di diritto privato. 2. Lo statuto e' adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione degli organi di cui al comma 2, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.