Art. 2.
                   Elenchi regionali e provinciali
              dei prodotti agroalimentari tradizionali
  1. Le regioni e le province  autonome di Trento e di Bolzano, entro
sei  mesi dalla  data  di pubblicazione  del  presente decreto  nella
Gazzetta Ufficiale, predispongono gli elenchi regionali o provinciali
dei propri prodotti agroalimentari tradizionali.
  2. Negli elenchi di cui al comma 1 devono essere indicate, per ogni
prodotto, le seguenti informazioni:
    a) nome del prodotto;
  b)  caratteristiche  del  prodotto   e  metodiche  di  lavorazione,
conservazione e stagionatura  consolidate nel tempo in  base agli usi
locali,  uniformi e  costanti,  anche raccolti  presso  le camere  di
commercio,  industria,  artigianato   e  agricoltura  competenti  per
territorio;
  c)   materiali  e   attrezzature  specifiche   utilizzati  per   la
preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti;
  d)  descrizione   dei  locali   di  lavorazione,   conservazione  e
stagionatura.
  3.  Le regioni  e le  province autonome  inviano gli  elenchi ed  i
successivi aggiornamenti  al Ministero per le  politiche agricole che
provvede   al  loro   inserimento   nell'elenco   nazionale  di   cui
all'articolo 3.