Art. 2.
                      Esclusione dai contributi

  1. Sono escluse dall'erogazione del contributo:
  a) le emittenti nei cui confronti, nell'anno precedente a quello di
erogazione  del  contributo,  siano  stati  adottati  i provvedimenti
sanzionatori  previsti  dalla  vigente  normativa,  ed in particolare
dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
  b)  le  emittenti che non risultino in regola con il versamento dei
contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese
che   abbiano   concordato   con   gli   istituti   previdenziali  la
rateizzazione  dei  contributi  arretrati e che abbiano assolto, alle
scadenze  previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano in materia
ricorsi giurisdizionali pendenti;
 c) le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare;
  d) le emittenti non in regola con il pagamento del canone.
 
           Nota all'art. 2:
            -  Il  testo  dell'art.  31 della legge 6 agosto 1990, n.
          223, recante:   "Disciplina del    sistema  radiotelevisivo
          pubblico e privato",  e' il seguente:
            "Art.  31  (Sanzioni    amministrative  di competenza del
          Garante   e   del   Ministro   delle    poste    e    delle
          telecomunicazioni).   -   1.   Il  Garante,  in  caso    di
          inosservanza  delle  disposizioni di   cui   agli  articoli
          8, escluso il comma 10, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari
          accertamenti  e  contesta  gli   addebiti agli interessati,
          assegnando  un termine non superiore a quindici giorni  per
          le giustificazioni.
            2.  Trascorso tale  termine o  quando le  giustificazioni
          risultino   inadeguate    il      Garante    diffida    gli
          interessati    a   cessare   dal comportamento  illegittimo
          entro  un  termine  non   superiore a quindici giorni a tal
          fine assegnato.
            3.  Ove  il comportamento  illegittimo   persista   oltre
          il    termine  indicato  al  comma  2,  ovvero  nei casi di
          mancata, incompleta o tardiva osservanza   dell'obbligo  di
          rettifica    di   cui ai   commi   2,  3 e  4 dell'art. 10,
          ovvero  ancora nei casi di inosservanza  dei divieti di cui
          all'art. 8, comma   10, e di cui  ai  commi  da  8    a  15
          dell'art.  15,  il  Garante    delibera l'irrogazione della
          sanzione  amministrativa del pagamento di  una  somma    da
          lire  10  milioni  a  lire    100  milioni e, nei casi piu'
          gravi, la  sospensione dell'efficacia della  concessione  o
          dell'autorizzazione per un  periodo da uno a dieci  giorni.
          Le  stesse  sanzioni si applicano  qualora la rettifica sia
          effettuata a seguito del  procedimento di  cui  al  comma 4
          dell'art.  10, salvo   diversa determinazione  del  Garante
          ove ricorrano giustificati motivi.
            4.   Per  le  sanzioni  amministrative  conseguenti  alla
          violazione delle norme  richiamate   nel  comma   1,     si
          applicano,    in     quanto   non diversamente previsto, le
          norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge  24
          novembre 1981, n. 689.
            5.  Nei  casi di  recidiva nelle stesse  violazioni entro
          l'arco di trecentosessantacinque    giorni    il    Garante
          dispone  la  sospensione dell'efficacia della concessione e
          dell'autorizzazione  per  un  periodo  da undici   a trenta
          giorni  e nei casi   piu' gravi propone   la  revoca  della
          concessione o dell'autorizzazione.
            6.    Qualora    il      titolare    di    una   o   piu'
          concessioni  per  la radiodiffusione televisiva  in  ambito
          nazionale  venga a trovarsi nelle condizioni  previste  dal
          comma  1  dell'art.  15 per   fatti   diversi  dall'aumento
          delle  tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2
          dell'art. 15,    per  fatti    diversi  dall'aumento    del
          fatturato   dei propri mezzi,  nonche' i  limiti di  cui al
          comma   4 dell'art   15, il Garante  invita    il  titolare
          medesimo  a  promuovere   e a  compiere gli atti  necessari
          per   ottemperare    ai   divieti   entro     un    termine
          contestualmente  assegnato non superiore a trecentosessanta
          giorni.
            7. Nel caso   di  inosservanza  dell'invito  il  Ministro
          delle  poste  e  delle    telecomunicazioni    revoca    la
          concessione  su  proposta  del Garante.
            8. Il  Ministro delle poste   e delle  telecomunicazioni,
          in    caso  di inosservanza delle disposizioni  di cui agli
          articoli 10,  comma 5, e 18,  ovvero   delle   prescrizioni
          contenute  nel    regolamento    di    cui  all'art. 36   e
          nell'atto di   concessione o  autorizzazione,    dispone  i
          necessari    accertamenti e   contesta   gli  addebiti agli
          interessati, assegnando  un   termine   non   superiore   a
          quindici  giorni  per  le giustificazioni.
            9.  Trascorso    tale  termine, il   Ministro diffida gli
          interessati a cessare dal comportamento illegittimo,  entro
          un  termine  non  superiore  a  quindici  giorni a tal fine
          assegnato.
            10.  Ove  il  comportamento  illegittimo   persista,   il
          Ministro    delibera   l'irrogazione       della   sanzione
          amministrativa  del  pagamento di  una somma da un   minimo
          di  3 ad  un massimo di lire  100 milioni nonche', nei casi
          piu'  gravi,      la   sospensione   dell'efficacia   della
          concessione  o  dell'autorizzazione  per  un periodo fino a
          trenta giorni.
            11.  Per le  sanzioni  amministrative   conseguenti  alla
          violazione  delle    norme richiamate   nel comma   8,   si
          applicano,  in quanto  non diversamente previsto, le  norme
          contenute  nel  capo  I,  sezioni  I  e  II, della legge 24
          novembre 1981, n. 689.
            12.  Per i  casi di  recidiva il  Ministro dispone,   nei
          casi    piu' gravi,    la    sospensione     dell'efficacia
          della   concessione   o dell'autorizzazione per  un periodo
          da tre a  dodici mesi  ovvero la revoca della concessione o
          autorizzazione.
            13.    Il  Ministro    delibera    la   revoca      della
          concessione   o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
            a)  di condanna  penale irrevocabile alla quale  consegue
          il   divieto    di    rilascio    della    concessione    o
          dell'autorizzazione;
            b)   di   perdita   dei   requisiti   previsti   per   il
          rilascio  della concessione o della autorizzazione;
            c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei  commi
          5 e 7.
            14.  Ove  la condanna penale  o la perdita dei  requisiti
          soggettivi  riguardino  il  rappresentante  legale    della
          persona  giuridica  titolare della  concessione, la  revoca
          di  cui   al comma   13 ha   luogo se    il  rappresentante
          stesso  non  venga    sostituito  entro sessanta giorni dal
          verificarsi dell'evento.
            15. La  revoca della concessione o    dell'autorizzazione
          comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 12.
            16.    I    direttori   dei   Circoli delle   costruzioni
          telegrafiche   e telefoniche  segnalano  senza  ritardo  al
          Garante   ed   al   Ministero  delle  poste     e     delle
          telecomunicazioni  le    violazioni    alle    disposizioni
          richiamate dal presente articolo.
            17.   Le     somme  versate     a  titolo  di    sanzioni
          amministrative  per le violazioni  previste dal    presente
          articolo spettano  esclusivamente allo Stato.