Art. 2. Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti 1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella A allegata al presente decreto, con le modalita' di cui al comma 2, possono essere adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, le seguenti misure di razionalizzazione: a) privatizzazione di enti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3; b) trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie, alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 4; c) fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attivita', in conformita' ai criteri e secondo le modalita' di cui all'articolo 5. 2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 e' effettuata con uno o piu' elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1 gennaio 2002.