(( Art. 2-bis


        Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari


  1.  Sono  nulle  le  clausole  contrattuali  aventi  ad  oggetto la
commissione  di  massimo  scoperto  se il saldo del cliente risulti a
debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a
fronte  di  utilizzi  in  assenza  di  fido.  Sono  altresi' nulle le
clausole,   comunque  denominate,  che  prevedono  una  remunerazione
accordata  alla  banca  per la messa a disposizione di fondi a favore
del    cliente   titolare   di   conto   corrente   indipendentemente
dall'effettivo  prelevamento  della  somma,  ovvero che prevedono una
remunerazione  accordata  alla banca indipendentemente dall'effettiva
durata  dell'utilizzazione  dei fondi da parte del cliente, salvo che
il  corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme
sia  predeterminato,  unitamente  al  tasso  debitore  per  le  somme
effettivamente   utilizzate,   con   patto  scritto  non  rinnovabile
tacitamente,  in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e
alla   durata   dell'affidamento   richiesto   dal   cliente   e  sia
specificatamente  evidenziato  e  rendicontato al cliente con cadenza
massima  annuale  con  l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto
nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del
cliente in ogni momento.
  2.  Gli  interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle
clausole,  comunque  denominate,  che  prevedono una remunerazione, a
favore     della     banca,    dipendente    dall'effettiva    durata
dell'utilizzazione  dei  fondi  da  parte  del cliente, dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
sono  comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815
del  codice  civile,  dell'articolo  644  del  codice  penale e degli
articoli  2  e  3  della  legge  7  marzo  1996,  n. 108. Il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Banca d'Italia, emana
disposizioni  transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo
2  della  legge  7  marzo  1996,  n. 108, per stabilire che il limite
previsto  dal  terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre
il  quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina
vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto  fino  a  che  la  rilevazione  del tasso effettivo
globale  medio  non  verra'  effettuata  tenendo  conto  delle  nuove
disposizioni.
  3.  I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del presente decreto sono adeguati alle disposizioni
del  presente  articolo  entro  centocinquanta  giorni dalla medesima
data.  Tale  obbligo  di  adeguamento costituisce giustificato motivo
agli  effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi
in  materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 1815 del codice civile:
             «Art.  1815  (Interessi). - Salvo diversa volonta' delle
          parti,  il  mutuatario  deve corrispondere gli interessi al
          mutuante  [c.c.  1282,  1820].  Per la determinazione degli
          interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.
             Se  sono convenuti interessi usurari [c.p. 644, 649], la
          clausola  e'  nulla e non sono dovuti interessi [c.c. 1339,
          1419].».
             - Si riporta il testo dell'art. 644 del codice penale:
             «Art.  644  (Usura). - Chiunque, fuori dei casi previsti
          dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi
          forma,  per  se'  o  per  altri,  in  corrispettivo  di una
          prestazione  di  denaro  o  di  altra utilita', interessi o
          altri  vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], e' punito con la
          reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000
          a euro 30.000.
             Alla  stessa  pena  soggiace  chi,  fuori  del  caso  di
          concorso  nel  delitto  previsto dal primo comma, procura a
          taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o
          promettere,  a  se'  o  ad  altri,  per  la  mediazione, un
          compenso usurario [c.p. 649].
             La  legge  stabilisce  il  limite  oltre  il  quale  gli
          interessi  sono  sempre  usurari. Sono altresi' usurari gli
          interessi,  anche  se  inferiori a tale limite, e gli altri
          vantaggi  o  compensi  che,  avuto  riguardo  alle concrete
          modalita'   del  fatto  e  al  tasso  medio  praticato  per
          operazioni   similari,  risultano  comunque  sproporzionati
          rispetto  alla  prestazione  di denaro o di altra utilita',
          ovvero  all'opera  di  mediazione,  quando chi li ha dati o
          promessi  si trova in condizioni di difficolta' economica o
          finanziaria.
             Per la determinazione del tasso di interesse usurario si
          tiene  conto  delle  commissioni, remunerazioni a qualsiasi
          titolo  e  delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
          collegate alla erogazione del credito.
             Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono
          aumentate da un terzo alla meta':
              1)  se  il  colpevole  ha  agito  nell'esercizio di una
          attivita'  professionale,  bancaria  o  di  intermediazione
          finanziaria mobiliare;
              2)   se   il   colpevole   ha   richiesto  in  garanzia
          partecipazioni  o quote societarie o aziendali o proprieta'
          immobiliari;
              3)  se il reato e' commesso in danno di chi si trova in
          stato di bisogno;
              4)  se  il  reato  e'  commesso  in danno di chi svolge
          attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale;
              5)  se  il  reato e' commesso da persona sottoposta con
          provvedimento  definitivo  alla misura di prevenzione della
          sorveglianza   speciale  durante  il  periodo  previsto  di
          applicazione  e  fino  a  tre  anni  dal  momento in cui e'
          cessata l'esecuzione.
             Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi
          dell'articolo  444  del codice di procedura penale, per uno
          dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata
          la  confisca  dei  beni che costituiscono prezzo o profitto
          del  reato  ovvero  di somme di denaro, beni ed utilita' di
          cui  il  reo  ha  la  disponibilita'  anche  per interposta
          persona  per  un  importo  pari al valore degli interessi o
          degli  altri  vantaggi  o compensi usurari, salvi i diritti
          della  persona  offesa  dal  reato  alle  restituzioni e al
          risarcimento dei danni.».
             - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 7
          marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):
             «Art.  2  -  1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
          d'Italia   e   l'Ufficio   italiano   dei   cambi,   rileva
          trimestralmente   il   tasso   effettivo   globale   medio,
          comprensivo  di  commissioni,  di remunerazioni a qualsiasi
          titolo  e  spese,  escluse  quelle  per  imposte  e  tasse,
          riferito  ad anno, degli interessi praticati dalle banche e
          dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
          dall'Ufficio  italiano  dei cambi e dalla Banca d'Italia ai
          sensi  degli  artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993,
          n.  385 , nel corso del trimestre precedente per operazioni
          della  stessa  natura.  I  valori  medi  derivanti  da tale
          rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni
          del  tasso  ufficiale  di sconto successive al trimestre di
          riferimento,  sono  pubblicati senza ritardo nella Gazzetta
          Ufficiale.
             2.  La  classificazione  delle  operazioni per categorie
          omogenee,   tenuto   conto   della   natura,  dell'oggetto,
          dell'importo,  della durata, dei rischi e delle garanzie e'
          effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
          sentiti  la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e
          pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
             3.  Le  banche  e  gli intermediari finanziari di cui al
          comma  1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del
          credito  sono  tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e
          in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in
          modo  facilmente  visibile,  apposito  avviso contenente la
          classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi
          previsti nei commi 1 e 2.
             4.  Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644
          del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre
          usurari,   e'   stabilito   nel   tasso   medio  risultante
          dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          ai  sensi  del  comma  1  relativamente  alla  categoria di
          operazioni  in  cui il credito e' compreso, aumentato della
          meta'.».
             «Art. 3. - 1. La prima classificazione di cui al comma 2
          dell'articolo  2  verra'  pubblicata  entro  il  termine di
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge  .  Entro  i  successivi centottanta giorni
          sara' pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al
          comma 1 del medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di
          cui   al   comma  1  dell'articolo  2  e'  punito  a  norma
          dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque,
          fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  643  del  codice
          penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per
          se'  o  per altri, da soggetto in condizioni di difficolta'
          economica   o   finanziaria,   in   corrispettivo   di  una
          prestazione  di  denaro  o  di  altra utilita', interessi o
          altri  vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalita'
          del  fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal
          sistema  bancario  e  finanziario, risultano sproporzionati
          rispetto  alla  prestazione  di denaro o di altra utilita'.
          Alla  stessa  pena soggiace chi, fuori del caso di concorso
          nel  delitto  previsto  dall'articolo 644, primo comma, del
          codice   penale,   procura  a  soggetto  che  si  trova  in
          condizioni di difficolta' economica o finanziaria una somma
          di denaro o altra utilita' facendo dare o promettere, a se'
          o  ad  altri,  per  la  mediazione,  un compenso che, avuto
          riguardo   alle   concrete  modalita'  del  fatto,  risulta
          sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.».
             - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 118 del gia'
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
             «1.  Nei  contratti  di  durata puo' essere convenuta la
          facolta'  di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e
          le  altre  condizioni  di  contratto  qualora  sussista  un
          giustificato   motivo   nel  rispetto  di  quanto  previsto
          dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.».