(( Art. 2-ter


              Utilizzo del risparmio degli enti locali


  1.  I  comuni  che  hanno rispettato il patto di stabilita' interno
degli enti locali nel triennio precedente possono non conteggiare nei
saldi  utili  ai fini del medesimo patto di stabilita' interno per il
2009  le  somme  destinate  ad  investimenti  infrastrutturali  o  al
pagamento  di  spese  in  conto capitale per impegni gia' assunti, se
finanziate da risparmi derivanti:
   a)  dal  minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei
tassi  di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi,
se non gia' conteggiato nei bilanci di previsione;
   b)   dal   minore   onere   per  interessi  registrato  a  seguito
dell'utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione  disponibile  per  la
rinegoziazione di mutui e prestiti.
  2.  All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede
con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare,
di  concerto  con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,   in   modo   da   garantire   che  gli  effetti  sui  saldi
dell'indebitamento  netto  e del fabbisogno non eccedano l'importo di
cinque milioni di euro per l'anno 2009. ))