Art. 2. Segretariato generale 1. Il Segretario generale del Ministero e' nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in conformita' a quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle (( dirette )) dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e (( l'unita' )) dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attivita'. 2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale puo' avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'art. 1, comma 2. 3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare: a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che (( regionali, )) per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a piu' competenze; b) coordina le attivita' delle direzioni generali, centrali e (( regionali, )) nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'art. 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; c) concorda con le direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale; d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto; e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale; f) coordina l'attivita' di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale; g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 17 del Codice; h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile; i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento, (( anche ai sensi dell'art. 84 del Codice; )) l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle direzioni generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del (( Ministro; )) m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali e (( regionali, )) ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; (( n) coordina le attivita' internazionali, ivi comprese quelle relative alle convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, sulla protezione e la promozione delle diversita' delle espressioni culturali, nonche' per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; )) o) coordina le attivita' di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio studi; p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; q) coordina il Servizio ispettivo. (( 4. (Abrogato). )) 5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni. (( 6. Il Segretariato generale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio ispettivo, cui sono assegnati quattordici dirigenti con funzioni ispettive, gli Istituti centrali e l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro. ))