Art. 2. Informazioni ai clienti finali 1. Le imprese di vendita sono tenute a rendere disponibili ai clienti finali le informazioni di cui all'art. 1 includendole nel materiale promozionale reso disponibile al cliente in fase pre-contrattuale e nelle schede di confrontabilita' consegnate ai clienti alimentati in bassa tensione al momento della sottoscrizione del contratto. 2. Le informazioni relative al mix energetico dell'energia elettrica venduta, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, devono essere riportate nei siti internet delle imprese di vendita entro il 31 maggio di ogni anno, a decorrere dall'anno 2010, nonche', con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale, uniformandosi agli schemi riportati all'Allegato 1. 3. Le imprese di vendita indicano ai propri clienti finali le informazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, nonche' eventuali ulteriori fonti informative terze e indipendenti indicanti informazioni sulle possibili azioni che i medesimi clienti possono attuare al fine di conseguire risparmi negli usi finali di energia.