Art. 2 1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2010, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» anche con menzione classico, proveniente da vigneti non iscritti e aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva».