Art. 2 
 
  1. I soggetti che  intendono  rivendicare,  a  partire  gia'  dalla
vendemmia 2010, il vino a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva»  anche  con  menzione
classico,  proveniente  da  vigneti  non  iscritti  e   aventi   base
ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 15 della  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  del decreto
ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato  regioni  e  province
autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi  terreni  vitati,
ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito  Albo  dei  vigneti
«Castelli di Jesi Verdicchio Riserva».